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Il fenomeno del child grooming

L’adescamento di minori dentro e fuori la rete

di Luigi dell’Aquila

Nella società moderna, l’allarmismo sociale sulle condotte offensive perpetrate nei confronti di soggetti minorenni è giustificato dalle preoccupanti statistiche criminologiche che hanno evidenziato un incremento significativo[1] di reati ai danni di bambini e di fanciulli di età pre-adolescenziale, facendo emergere un incomprensibile vulnus di tutela nei loro confronti.

Complice anche l’attenzione dei mass media, la società ha banalmente attribuito la causa di questa emergenza criminale all’avvento delle nuove tecnologie e alla prolificazione di strutture multimediali che favoriscono l’interazione a distanza tra i soggetti, a partire dai social networks.

Simili considerazioni appaiono tuttavia fuorvianti e riduttive nei confronti di una emergenza che, date le sue capacità offensive e le drastiche dimensioni che sta assumendo, richiede la massima conoscenza delle sue radici per poter essere affrontata consapevolmente.

Si sente sempre più parlare di “grooming” o, più precisamente, di “child grooming”, termine con il quale si fa riferimento all’adescamento di soggetti minorenni ad opera di un adulto o comunque di età maggiore rispetto a quella della vittima. Il termine grooming deriva dall’anglofona forma verbale “to groom”, ossia prendersi cura di una persona, allenarla e prepararla fisicamente e psicologicamente, ad uno scopo predeterminato.

La prima studiosa ad utilizzare questa terminologia in ambito scientifico è stata la Dr.ssa Anna Salter[2] che ha fatto riferimento a quelle condotte di manipolazione psicologica adottate per selezionare, coinvolgere e mantenere in una situazione di abuso e di sfruttamento vittime minori di età[3].

Un concetto che, alla luce della sua evoluzione e contaminazione criminologica, viene utilizzato per descrivere anche quella condotta sanzionata dall’ordinamento giuridico con la quale un individuo manipola soggetti minorenni per scopi illeciti consistenti, nella maggioranza dei casi, in abusi sessuali[4].

Il grooming viene definito dalla Dr.ssa Salter come una seduzione emozionale, una tattica escogitata dal predatore al fine di accalappiare il minore per soddisfare i propri impulsi sessuali e, talvolta, intrappolarlo anche con la minaccia affinché si costituisca un rapporto non occasionale ma di lunga durata[5].

L’adescamento viene definito “a condotta camaleontica” perché capace di assumere caratteri di liceità finché non raggiunge il suo scopo preordinato. Si sviluppa attraverso lunghi procedimenti che possono abbracciare un lasso temporale più o meno lungo e che nella singola condotta assume la forma di banali attività inoffensive che quotidianamente vengono svolte da tutti i consociati. Gli adescatori, grazie a questa apparente liceità delle proprie condotte, sfuggono facilmente ad una poca attenta e superficiale indagine dei loro comportamenti. La condotta preparatoria alla consumazione dello scopo preordinato dell’adescatore si confonde facilmente nella routine quotidiana, lasciando pochi indizi che possano far presumere l’intento criminoso.

Diviene, pertanto, essenziale riuscire a cogliere l’oggettiva carica offensiva della singola attività posta in essere dall’adescatore, anche in considerazione del peculiare rapporto intersoggettivo che egli può instaurare con modi ingannevoli e minacciosi nei confronti della vittima, e che costituisce la ragione o la causa del suo agire[6].

Molteplici sono le tecniche con le quali gli adescatori (c.d. groomer) riescono ad istaurare un contatto con la vittima e ne possono essere distinte diverse forme. La più antica è sicuramente il c.d. “face-to-face grooming”, ossia l’adescamento effettuato personalmente, nella realtà quotidiana, ai danni di un soggetto minorenne che probabilmente il predatore conosce o ha la possibilità di conoscere attraverso relazioni sociali.

In questa categoria rientrano sia gli adescamenti intra-familiari, quando il predatore è una persona legata alla vittima da vincoli di affinità o parentela, sia quelli extra-familiari quando il predatore è esterno al nucleo familiare di base e riesce ad approcciarsi alla vittima ottenendo il suo consenso e/o quello dei suoi tutori, attraverso l’inganno o sfruttando la propria posizione sociale e di autorità (vedi ad esempio insegnanti, istruttori sportivi, parroci).

Da questa breve descrizione già emerge che il fenomeno in esame sia assolutamente precedente rispetto all’avvento delle tecnologie e di internet e di come quest’ultimo rappresenti semplicemente uno strumento attraverso cui poterlo perpetrare.

L’adescamento di minorenni in rete: il child grooming online.

Alla forma di adescamento sopra descritta (c.d. grooming offline) deve affiancarsi la forma più tecnologica che viene perpetrata attraverso l’uso di internet e degli ambienti multimediali (c.d. grooming online).

Il web di fatto permette al predatore di mascherarsi e mimetizzarsi tra le proprie vittime, assumendo i loro connotati e le loro sembianze attraverso la creazione di un falso profilo.

Infatti, mentre l’adescatore nel mondo reale deve fare i conti con la propria età (spesso matura) che non gli permette di accedere a luoghi pubblici frequentati da adolescenti o di avvicinare soggetti minorenni senza suscitare particolare attenzione, nel mondo dell’etere egli può modificare la propria identità e modellarla a suo piacimento in modo da renderla più appetibile alla propria vittima. La creazione di un avatar[7] è uno strumento utilizzato dall’adescatore online, soprattutto su piattaforme di gioco ed interazione diffuse e popolate da utenti minorenni.

Molto spesso l’adescatore svolge preventivamente su internet delle appurate ricerche di quelle che possono essere le potenziali vittime, cercando di carpire i loro gusti, le loro fantasie e gli argomenti che possono essere più idonei per poter instaurare sin da subito una interazione, guadagnando immediatamente la loro attenzione.

L’adescamento online è un processo ciclico che si compone di cinque fasi ben scandite dal predatore[8]:

a) Friendship Forming Stage (FFS)

Si tratta della fase dell’approccio. Il groomer, adeguatamente celato dietro un nickname scelto ad hoc per attirare l’attenzione della propria vittima precedentemente osservata, instaura un contatto e molto spesso chiede l’invio di una fotografia o l’attivazione di webcam per riscontrare l’età della preda ed evitare false sorprese quali i bot installati dalla polizia giudiziaria[9].

Questa prima fase diviene la più importante per il groomer perché in un ambito dinamico e multimediale come una chat room o un forum ogni user entra in contatto con una molteplicità di utenti e pertanto la sua attenzione è molto volatile ed instabile, occorre ottenere fin da subito la sua attenzione.

b) Relationship Forming Stage (RFS)

Si tratta della seconda fase in cui il groomer, dopo aver “rotto il ghiaccio” con la vittima, cerca di sfondare il muro della diffidenza e dell’imbarazzo creando un legame che lo porterà a ricontattarlo anche successivamente. Il predatore cerca di diventare il suo “migliore” amico ed offre alla vittima un luogo sicuro dove riversare le sue frustrazioni, i suoi dispiaceri, le sue paure. In questo modo il minorenne dichiara apertamente una moltitudine di informazioni personali che potranno essere riutilizzate dall’adescatore in modo subdolo per poter raggiungere il suo scopo criminale.

c) Risk Assesstement Stage (RAS)

Nella terza fase l’adescatore sonda il terreno per portare la relazione da un contesto virtuale ad uno contesto reale. Il predatore, così, cerca di ricostruire il contesto in cui vive la vittima, rileva i possibili rischi in cui incorrerebbe qualora lui le proponesse un incontro,  e se , anche la relazione virtuale , è di fatto esposta a ulteriori rischi quali ad esempio quello di essere scoperta da un adulto. In questa terza fase l’adescatore da internet offender, colui che realizza una condotta offensiva solo sul piano virtuale, diventa un pericolo reale e concreto per la vittima,  ossia un contact offender.

d) Esclusivity Exclusivity Stage (ES)

Nella quarta fase l’adescatore scava nell’intimità della vittima facendo in lui affiorare le sue fantasie e i suoi desideri. Inizia l’approccio più intimo che sfocia ben presto sul piano sessuale e volto a carpirne anche una compatibilità amorosa, mostrandosi alla vittima come l’unico in grado di soddisfarlo.

e) Sexual Stage (SS)

Si tratta dell’ultima fase, quella in cui si compie l’abuso sessuale ai danni del minorenne. L’abuso può consumarsi in due modalità diverse: la prima attraverso un incontro personale che può sfociare in una congiunzione carnale più o meno violenta, la seconda anche solo virtualmente con lo scambio di materiale pedopornografico o l’interazione di webcam chat in cui vengono praticati atti di autoerotismo.

Queste sono le fasi attraverso cui si consuma un tipico adescamento su internet da parte di soggetti di qualsiasi età, estrazione sociale e contesto economico.

La Convenzione di Lanzarote e l’art. 609-undecies c.p.

Una volta emersa l’esigenza di riempire il vuoto normativo rispetto a  questo tipo di pratiche di adescamento a danno dii soggetti minorenni, il Consiglio d’Europa il 25 ottobre 2007 adotta la c.d. Convenzione di Lanzarote in materia di “protezione dei minori dallo sfruttamento degli abusi sessuali”.

In particolare, la Convenzione impone a tutti gli Stati aderenti di adoperarsi per inserire nel proprio apparato normativo repressivo una fattispecie di reato in grado di punire le condotte perpetrare dagli adescatori soprattutto attraverso l’uso di internet. L’art. 23 della Convenzione si staglia sulla scia del modello già previsto e sperimentato nell’ordinamento britannico, ossia una figura di reato che puniva la condotta dell’agente in uno stadio avanzato cioè quando ormai non solo aveva concordato incontrovertibilmente un incontro con il soggetto minorenne, ma aveva posto in essere anche una serie di atti esecutivi finalizzati all’organizzazione dell’incontro[10]

Invero, il legislatore italiano con l’art. 609-undecies c.p. ha praticamente disatteso i suggerimenti offerti dal Consiglio d’Europa e ha creato ex novo una fattispecie penale del tutto distante da quella di riferimento. La norma in esame, infatti, anticipa di gran lunga la soglia di punibilità nei confronti del soggetto agente non attendendo che egli compia atti prodromici a consumare un incontro con il minorenne.

La norma del nostro codice, pertanto, punisce il predatore già al compimento della prima fase dell’adescamento evidenziata nel paragrafo precedente – la c.d. “Friendship Forming Stage” – cioè di mera costruzione del rapporto di fiducia purché l’agente sia comunque animato da fini sessuali e a prescindere che questo possa rimanere confinato solo nella sua mente.

In un’ottica d’inasprimento repressivo e di politica criminale, in primo luogo, la norma viene applicata anche per i fatti commessi nei confronti di soggetti infra sedicenni nonostante la Convenzione facesse esplicito riferimento “a soggetti incapaci di esprimere con scernimento un consenso valido al compimento di un atto sessale” e quindi, per il nostro ordinamento, a soggetti minori di anni quattordici.

In secondo luogo, il legislatore italiano ha ampliato la portata della norma anche a tutte le modalità con le quali può consumarsi la condotta di adescamento, e non solo verso quelle perpetuate per mezzo di strumenti telematici come invece veniva suggerito dalla Convenzione di Lanzarote. Si immagina facilmente come, disertando totalmente alle linee guida offerte anche ai fini di un processo di uniformità del diritto, il legislatore italiano abbia colto l’occasione per inserire nel nostro ordinamento un’altra fattispecie di reato di pericolo indiretto e cioè di punibilità di condotte preparatorie di altri reati[11].

Si tratta di un’annosa questione di diritto in cui giurisprudenza e dottrina si scontrano ormai da illo tempore. La repressione di un reato di pericolo indiretto porta con sé problematiche applicative in ordine al se ed eventualmente a quali condizioni tali forme di anticipazione della tutela penale possano considerarsi compatibili con i principi costituzionali e di offensività e proporzionalità[12].

Appare incontrovertibile che la punibilità di condotte preparatorie deve passare necessariamente ad un preventivo e duplice vaglio della circostanza concreta: in primis, la verifica che i beni giuridici tutelati ad uno stadio così preliminare siano considerati, o considerabili, beni primari per la collettività; in secundis, la condotta vietata dovrebbe essere in generale considerabile pericolosa per il bene giuridico, tale da giustificare anche un anticipato intervento repressivo.

Sul tema, al netto delle diatribe dottrinali, non v’è dubbio che il bene giuridico tutelato dall’art. 609-undecies c.p. sia la libertà e l’equilibrato sviluppo psico-sessuale della persona minorenne. Si tratta di una definizione idonea su un duplice piano di osservazione. Da un lato, si presta ad abbracciare tutte quelle condotte in grado di mettere in pericolo il fragile sviluppo della persona minorenne la cui formazione della personalità passa anche attraverso l’esperienza sessuale. Dall’altro, si pone in modo aderente anche al Preambolo della Convenzione di Lanzarote che in modo esplicito fissa l’obiettivo di “contrastare l’effetto devastante che le condotte di abuso riverberano per la salute e lo sviluppo psico-sociale del minore”.

Tuttavia, ponendo l’analisi della fattispecie di reato nell’ottica di studio dei cybercrimes, occorre volgere lo sguardo anche all’art. 609-duodecies c.p. che introdotto con la più recente riforma del 2014 ha disposto una circostanza aggravante con importo significativo di pena per i reati in materia sessuale che sono stati consumati attraverso l’uso di mezzi informatici volti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso allea reti informatiche. Si è trattato di un adempimento necessario da parte del legislatore italiano volto ad adeguare la normativa italiana a quanto disposto dalla Direttiva 2001/93/EU in materia di abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori. Ad oggi, tuttavia, non si segnala la sua scarsa applicazione giurisprudenziale, specialmente in sede di neppure in una sentenza di legittimità.

In conclusione, il grooming assume oggi attualmente le caratteristiche di un fenomeno criminale vero e proprio, al pari di molti altri più noti alle prime pagine di cronaca, seppur – anche a causa del tema sessuale da sempre tabù – tenda a rimanere sommerso. I dati statistici ci segnalano l’esistenza di un’emergenza a cui l’ordinamento ha cercato di dare una risposta in parte adeguata, perché sollecitata e guidata da fonti sovrannazionali, in parte però si è dotato di armi spuntate che si mostrano incapaci di fornire un livello adeguato di tutela.

A parere di chi scrive, la protezione dei soggetti minori da questa tipologia di reati passa anche attraverso una adeguata educazione informatica all’utilizzo di strumenti, come quelli forniti dal cyberspazio, che se non attentamente osservate le più opportune “istruzioni” sul loro impiego rischiano di diventare letali.

Non è più permesso, ormai, pensare di navigare “a vista” in un mondo come quello di internet della Rete, che nasconde infinite risorse e altrettante insidie.


[1]Dossier della campagna in difesa di Terres des Hommes – Osservatorio 2016-2018.

[2]La Dr.ssa Salter è una psicologa americana che ha dedicato la sua attività di ricerca allo studio dei c.d. “predatori sociali”, al loro profilo clinico e criminale, soffermandosi soprattutto sulle loro relazioni sociali. Per approfondimenti: www.annasalter.com.

[3]A. SALTER, Trasforming Trauma, SAGE Publications, 1995, pagg. pp. 74-80;

[4]A. SALTER, Predatori: chi sono, come agiscono e quali sono gli strumenti per difendere noi e i nostri figli, Elliot Edizioni, 2009.

[5]S. KIERKEGAARD S., Cybering, Online Grooming and Age Play, in Computer Law and Security Report, vol. 24, 2008, pp. 41 ss.

[6]M.L. WILLIAMS, K. HUDSON, Public Perceptions of Internet, Familial and Localised Sexual Grooming: Predicting Perceived Prevalence and Safety, in J. Sexual Aggression, vol. 19, Issue 2, 2013, pp. 218 ss.

[7] Il termine avatar, di origine religiosa sanscrita, fa riferimento all’immagine di cui si dota un user all’interno di una comunità virtuale. L’avatar diviene così l’identità di chi lo utilizza, un vero e proprio alter-ego nei siti di messaggistica istantanea (chat room) oppure in giochi di ruolo dove può essere richiesto di creare un avatar a tema con lo scopo ludico.

[8] Studio condotto presso l’Università di Lancashire (O’Connel R. 2003, A typology of cybersexpploitation and online grooming practice. Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire)

[9]Si tratta di software capaci di mascherarsi da adolescente e comportarsi come tale all’interno delle comunità virtuali. L’algoritmo sarebbe capace di decifrare la condotta del suo interlocutore e capire se si tratta di un adescatore, in tal caso invierebbe immediatamente una segnalazione agli organi di polizia che inizierebbero a mettersi immediatamente sulle sue tracce. ChatNannies è uno dei principali programmi che operano quotidianamente su internet, ideato dal programmatore londinese Jim Whightman, ha distribuito nella chat room più di 100.000 bot pronti a segnalare la presenza di adescatori.

[10]L’art. 23 della Convenzione così infatti descriveva l’adescamento che gli Stati sottoscrittori avrebbero dovuto attrarre nel proprio codice penale: «Each party shall take the necessary legislative or other measures to criminalise the intentional proposal, through information and communication technologies, of an adult to meet a child who has not reached the age in application of Article 18, paragraph 2, for the purpose of committing any of the offences established in accordante with Article 18, paragraph 1.a. or Article 20, paragraph 1.a., against him or her, where this proposal has been followed by material acts leading to such a meeting».

[11] I reati di pericolo indiretto o cd. “pericolo di pericolo”, secondo parte della dottrina, ricomprenderebbero i reati di pericolo di evento pericoloso (ad es. art. 424 c.p.: il danneggiamento seguito da pericolo di incendio, che è già di per sé reato di pericolo), e secondo alcuni anche i reati di sospetto in cui si incriminano condotte che si ritengono indicative della precedente commissione di un reato nonché i reati cd. ostativi ovvero quelli che puniscono certe condotte al fine di ostacolare ulteriori reati di cui esse costituiscono idonea premessa (es. art. 707 c.p.).

[12]MARINUCCI – DOLCINI, Manuale di diritto penale, Giappichelli, 2016, pagg. pp. 592 ss..


Bibliografia essenziale

[1] MARINUCCI – DOLCINI, Manuale di diritto penale, Giappichelli, 2016.

[2] TOVANI – TRINCI, I delitti contro la libertà sessuale, Torino, 2014.

[3] VIZZARDI, Il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), Diritto Penale Contemporaneo, 2015.

[4] GUARCINI – FOCA’, Risvolti legislativi e psicologici in tema di pedofilia e adescamento di minori., Periodico di Diritto e Procedura Penale Militare, 2017.

[5] SALVADORI, L’adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazioni di atti preparatori ed esigenze di garanzia, Giappichelli, Torino, 2018.

[6] FACCIOLI, Minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gambling, grooming e cyberbullismo nell’era digitale, Key Editore, 2015.

[7] MONTANARI, Adescamento di minorenni tramite Facebook: tra tentativo di violenza sessuale mediante induzione con inganno e nuovo art. 609-undecies c.p., Diritto penale Contemporaneo, 2014.


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