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Normativa

Articolo 14 – Responsabilità nell’attività di semplice trasporto (Mere conduit) – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

By February 22, 2019No Comments

Articolo 14 – Responsabilità nell’attività di semplice trasporto (Mere conduit) – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

Articolo 14: Responsabilità nell’attività di semplice trasporto (Mere conduit) – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attivita’ di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

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