Skip to main content
Normativa

Articolo 18: Codici di condotta – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

By February 22, 2019No Comments

Articolo 18: Codici di condotta – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

Articolo 18: Codici di condotta – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l’adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico.

2. Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un’altra lingua comunitaria.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

Torna all’indice

en_US