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Normativa

Articolo 5: Deroghe – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

By February 21, 2019No Comments

Articolo 5: Deroghe – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

Articolo 5: Deroghe – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

1. La libera circolazione di un determinato servizio della società dell’informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell’autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di:

a) ordine pubblico, per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonche’ contro la violazione della dignita’ umana;
b) tutela della salute pubblica;
c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;
d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono:

a) necessari riguardo ad un determinato servizio della societa’ dell’informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;
b) proporzionati a tali obiettivi.

3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, l’autorità competente, per il tramite del Ministero delle attività produttive ovvero l’autorità indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento:

a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati;
b) notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorita’ indipendenti, e’ data periodicamente comunicazione al Ministero competente.

4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell’urgenza.

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