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Normativa

Articolo 51 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By January 26, 2019No Comments

Articolo 51 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 52 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

L’ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell’ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
È necessario il consenso dell’autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l’opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

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