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Normativa

Articolo 6 – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

By April 5, 2019#!30Sun, 21 Apr 2019 18:55:16 +0200+02:001630#30Sun, 21 Apr 2019 18:55:16 +0200+02:00-6Europe/Rome3030Europe/Rome201930 21pm30pm-30Sun, 21 Apr 2019 18:55:16 +0200+02:006Europe/Rome3030Europe/Rome2019302019Sun, 21 Apr 2019 18:55:16 +0200556554pmSunday=2107#!30Sun, 21 Apr 2019 18:55:16 +0200+02:00Europe/Rome4#April 21st, 2019#!30Sun, 21 Apr 2019 18:55:16 +0200+02:001630#/30Sun, 21 Apr 2019 18:55:16 +0200+02:00-6Europe/Rome3030Europe/Rome201930#!30Sun, 21 Apr 2019 18:55:16 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

Articolo 6 – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

Articolo 6: Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48 – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

 

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione e’ pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita’ di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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