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Normativa

Articolo 69 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 69 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 69: Selezione del vettore e preselezione del vettore – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell’articolo 66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:

a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore.

2. Le richieste degli utenti relative all’attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita dall’articolo 19 e attuate conformemente all’articolo 49.

3. L’Autorità provvede affinche’ i prezzi dell’accesso e dell’interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilità.

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