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Normativa

Articolo 8 – Regolamento eIDAS

By April 6, 2019No Comments

Articolo 8 – Regolamento eIDAS

Articolo 8: Livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

1.   Un regime di identificazione elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, specifica livelli di garanzia basso, significativo e/o elevato per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di detto regime.

2.   I livelli di garanzia basso, significativo e elevato soddisfano rispettivamente i seguenti criteri:

a)

il livello di garanzia basso si riferisce a mezzi di identificazione elettronica nel contesto di un regime di identificazione elettronica che fornisce un grado di sicurezza limitato riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre il rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità;

b)

il livello di garanzia significativo si riferisce a mezzi di identificazione elettronica nel contesto di un regime di identificazione elettronica che fornisce un grado di sicurezza significativo riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre significativamente il rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità;

c)

il livello di garanzia elevato si riferisce a un mezzo di identificazione elettronica nel contesto di un regime di identificazione elettronica che fornisce riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona un grado di sicurezza più elevato dei mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di impedire l’uso abusivo o l’alterazione dell’identità.

3.   Entro il 18 settembre 2015, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti e fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le specifiche, norme e procedure tecniche minime in riferimento alle quali sono specificati i livelli di garanzia basso, significativo e elevato dei mezzi di identificazione elettronica ai fini del paragrafo 1.

Le suddette specifiche, norme e procedure tecniche minime sono fissate facendo riferimento all’affidabilità e alla qualità dei seguenti elementi:

a)

della procedura di controllo e verifica dell’identità delle persone fisiche o giuridiche che chiedono il rilascio dei mezzi di identificazione elettronica;

b)

della procedura di rilascio dei mezzi di identificazione elettronica richiesti;

c)

del meccanismo di autenticazione mediante il quale la persona fisica o giuridica usa i mezzi di identificazione elettronica per confermare la propria identità a una parte facente affidamento sulla certificazione;

d)

dell’entità che rilascia i mezzi di identificazione elettronica;

e)

di qualsiasi altro organismo implicato nella domanda di rilascio dei mezzi di identificazione elettronica; e

f)

delle specifiche tecniche e di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica rilasciati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

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