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Normativa

Art. 42 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

By March 6, 2020No Comments

Art. 42 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

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Articolo 42 – Regolamento sulla cibersicurezza


Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Nella misura necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, l’ENISA può cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, con le organizzazioni internazionali o con entrambi. A tal fine l’ENISA può istituire accordi di lavoro con le autorità dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, previa approvazione da parte della Commissione. Detti accordi di lavoro non creano obblighi giuridici per l’Unione e gli Stati membri.

2.   L’ENISA è aperta alla partecipazione di paesi terzi che abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono istituiti accordi di lavoro che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di detti paesi terzi ai lavori dell’ENISA, e comprendono disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dall’ENISA, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, tali accordi di lavoro rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell’ENISA. La Commissione garantisce che l’ENISA operi nell’ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente stipulando accordi di lavoro adeguati con il direttore esecutivo.

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