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Normativa

Art. 62 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

By March 4, 2020No Comments

Art. 62 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

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Articolo 62 – Regolamento sulla cibersicurezza


Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza

1.   È istituito il gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza («ECCG»).

2.   L’ECCG è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza o da rappresentanti di altre autorità nazionali competenti. Un membro dell’ECCG non rappresenta più di due Stati membri.

3.   I portatori di interessi e le parti terze interessate possono essere invitati a presenziare alle riunioni dell’ECCG e a partecipare ai suoi lavori.

4.   L’ECCG ha i seguenti compiti:

a)

consigliare e coadiuvare la Commissione nelle sue attività volte a garantire un’attuazione e un’applicazione coerenti del presente titolo, in particolare per quanto riguarda il programma di lavoro progressivo dell’Unione, le questioni relative alla politica in materia di certificazione della cibersicurezza, il coordinamento degli approcci strategici e la preparazione dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza;

b)

assistere, consigliare e collaborare con l’ENISA in relazione alla preparazione di una proposta di sistema ai sensi dell’articolo 49;

c)

adottare un parere sulle proposte di sistemi preparate dall’ENISA ai sensi dell’articolo 49;

d)

chiedere all’ENISA di preparare proposte di sistemi ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2;

e)

adottare pareri indirizzati alla Commissione relativi al mantenimento e alla revisione degli attuali sistemi europei di certificazione della cibersicurezza.

f)

esaminare gli sviluppi che presentano un interesse in materia di certificazione della cibersicurezza e scambio di informazioni e buone pratiche sui sistemi europei di certificazione della cibersicurezza;

g)

agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza di cui al presente titolo attraverso lo sviluppo della capacità e lo scambio di informazioni, in particolare mediante la definizione di metodi per un efficiente scambio di informazioni in relazione a tutti gli aspetti della certificazione della cibersicurezza;

h)

sostenere l’attuazione dei meccanismi di valutazione inter pares in conformità delle regole fissate da un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera u);

i)

agevolare l’allineamento dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza alle norme riconosciute a livello internazionale, rivedendo tra l’altro i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza esistenti e, ove opportuno, rivolgendo raccomandazioni all’ENISA affinché collabori con le pertinenti organizzazioni internazionali di normazione per ovviare a carenze o lacune nelle norme vigenti riconosciute a livello internazionale.

5.   Con l’assistenza dell’ENISA, la Commissione presiede l’ECCG e svolge le funzioni di segretariato per lo stesso, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e).

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