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Smart Contract: un ordinamento giuridico a parte?

Riflessioni sull’ammissibilità del nuovo paradigma “Law is Code”

di Chiara Bellini

L’avvento della Click-Community ed il rapido sviluppo dell’e-commerce hanno stravolto le abitudini del consumatore medio non solo in termini spaziali ma anche, e soprattutto, in termini temporali. Oggi bastano davvero pochi secondi per stipulare un contratto di acquisto di beni o effettuare operazioni sul mercato finanziario, senza necessità di spostarsi di casa.

Lo Smart Contract, tuttavia, si differenzia dalle tipologie contrattuali informatiche sopra descritte in quanto presenta una portata del tutto innovativa:ideato da Nick Szabo negli anni ’90, questo accordo consiste infatti nell’incorporazione di una serie di clausole contrattuali all’interno di un software grazie al quale le azioni eseguite dal codice vengono recepite dalla blockchain in modo efficiente ed irreversibile. In altre parole, se i normali contratti informatici necessitano dell’intervento di un terzo per essere eseguiti (ad esempio il “click” del consumatore che compra un bene su un sito online) lo Smart Contract esegue le azioni in via automatica al verificarsi di condizioni prestabilite, rendendo impossibile l’inadempimento.

Questa nuova tipologia di contratto ha fatto sorgere non pochi quesiti giuridici. In particolare, il ruolo della legge all’interno di questo processo informatico pare dubbia: se a regolare il comportamento degli users è il codice software registrato sulla blockchain, c’è ancora spazio per l’applicazione della lex intesa come norma elaborata dall’uomo?

I seguaci della teoria “Law is Code” hanno individuato il fenomeno della “softwarizzazione” normativa, in base al quale la blockchain incorpora, definisce e fa rispettare le disposizioni legali e contrattuali del codice software dello Smart Contract. Tale fenomeno avrebbe prodotto un sistema giuridico a sé stante, in grado di operare parallelamente all’Ordinamento vigente.

È ammissibile una tale interpretazione?

Per rispondere al quesito occorre innanzitutto stabilire la definizione di Ordinamento giuridico, per poi comprendere se le peculiarità dello Smart Contract permettono di addivenire alla conclusione sopraesposta. Tradizionalmente, la dottrina individua tre elementi costitutivi di un ordinamento giuridico autonomo: la plurisoggettività (cioè la presenza di più soggetti), la normazione propria (cioè l’esistenza di un complesso di norme che regolano il comportamento dei predetti soggetti) e la struttura organizzata (in grado di dar vita alle predette norme e di farle rispettare dai consociati).

Chi sposa la teoria “Law is Code” riconocerebbe la sussistenza di un sistema giuridico autonomo nella presenza di più soggetti utilizzatori della blockchain (come requisito della plurisoggettività), nelle regole tecniche sull’utilizzo della stessa (come requisito della normazione) e nelle caratteristiche di automazione coercitiva ed irreversibile dello Smart Contract (come requisito della struttura organizzata.

Invero, anche se apparentemente logica, tale impostazione non risulta corretta.

Essendo un accordo tra privati, infatti, lo Smart Contract rimane assoggettato all’Ordinamento giuridico del paese di appartenenza, come tutti i normali negozi: se il medesimo avesse ad oggetto la prestazione di un assassinio, ad esempio, quest’ultimo sarebbe chiaramente considerato nullo per illiceità dell’oggetto, e in nessun caso potrebbe essere operante per il solo fatto dell’esecuzione automatica della prestazione.

Da ciò deriva che, anche se il sistema della blockchain rende superfluo l’intervento ex ante dell’Autorità giudiziaria per adempiere in via coercitiva al contratto, la presenza di quest’ultima sarà comunque fondamentale in termini di valutazione delle conseguenze dell’azione. La sola incorporazione di una prestazione di clausole in un codice sofware, infatti, non basta di per sé sola a fa venir meno le interpretazioni giuridiche ex post volte alla corretta identificazione della forma contrattuale richiesta dalla legge per quella tipologia di accordo.

Nonostante i tratti di questo nuovo contratto siano del tutto peculiari, quindi, lo Smart Contract rimarrà assoggettato alle norme dello Stato di appartenenza ed alle Convenzioni di diritto internazionale, senza la possibilità di riconoscere un Ordinamento giuridico “digitalizzato” per la regolazione del comportamento informatico. 

Da quanto sopra si può affermare, in conclusione, che a regolare la condotta interattiva degli utenti non è ancora un sistema elettronico automizzato, bensì una persona fisica: solo l’ingegno – squisitamente umano – dell’organo preposto alla risoluzione di una controversia – squisitamente umana – infatti, sarà in grado si elaborare interpretazioni originali del peculiare contesto in cui lo Smart Contract sorge, conferendo al caso di specie la giusta configurazione; per quanto oramai indispensabile nella vita di tutti i giorni, infatti, l’Intelligenza Artificiale non è in grado (per adesso) di dare il giusto apporto in operazioni richiedenti competenze che solo l’uomo può avere, e che travalicano dalla mera elaborazione di dati.

FONTI:

F.  Sarzana di S. Ippolito, M. Nicotra “Diritto della Blockchain, Intelligenza artificiale e IoT”, Wolters Kluwer, Milano 2018;

Nick Szabo “Smart contracts: Building Blocks for Digital Markets”, 1996, reperibile su http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html;

S. Sandri “Introduzione alla rivoluzione copernicana della Proprietà Intellettuale nella click-community” in Diritto Industriale, 2019, I, 21;

P. De Filippi, S. Hassan “Blockchain Technology as a Regulatory Technology. From Code is law to Law is Code”, 2016, reperibile su http://first-monday.org/ojs/index.php/fm/article/view/7113;

T. Wu “Why Code isn’t Law”, 2003, reperibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=413201;

M. Raskin “The law and Legality of Smart Contracts”, Georgetown Law Technology Review 304 (2017), reperibile su https://ssrn.com/abstract=2959166.

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