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Articolo 12 Regolamento SFDR – ESG

Riesame delle informazioni comunicate


1.   I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell’articolo 3, dell’articolo 5 o dell’articolo 10, siano aggiornate. Se un partecipante ai mercati finanziari modifica dette informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata.

2.   Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai consulenti finanziari per quanto riguarda le informazioni pubblicate in conformità degli articoli 3 e 5.

 

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Il regolamento SFDR è disponibile in formato cartaceo anche su Amazon all’interno del Codice della normativa ESG e della finanza sostenibile:

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