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Normativa

Articolo 4 – Direttiva NFRD

By November 27, 2022#!30Sun, 23 Apr 2023 13:12:12 +0200+02:001230#30Sun, 23 Apr 2023 13:12:12 +0200+02:00-1Europe/Rome3030Europe/Rome202330 23pm30pm-30Sun, 23 Apr 2023 13:12:12 +0200+02:001Europe/Rome3030Europe/Rome2023302023Sun, 23 Apr 2023 13:12:12 +0200121124pmSunday=2107#!30Sun, 23 Apr 2023 13:12:12 +0200+02:00Europe/Rome4#April 23rd, 2023#!30Sun, 23 Apr 2023 13:12:12 +0200+02:001230#/30Sun, 23 Apr 2023 13:12:12 +0200+02:00-1Europe/Rome3030Europe/Rome202330#!30Sun, 23 Apr 2023 13:12:12 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

Articolo 4 Direttiva NFRD

Recepimento


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al primo comma si applichino a tutte le imprese soggette all’ambito di applicazione dell’articolo 1 a decorrere dall’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2017 o durante l’anno 2017.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

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