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art. 635 bis

Articolo 635 bis – Codice Penale

Articolo 635 bis – Codice Penale

Articolo 635 bis: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – Codice Penale   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona…

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