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Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

Articolo 25 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 25 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 25: Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e’ libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime…

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