Articolo 16: Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005) 1. L’autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e’ rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall’articolo 18….
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