Articolo 17: Composizione extragiudiziale delle controversie – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione, la loro legislazione non ostacoli l’uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale. 2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi…
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