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Comunicazione commerciale non sollecitata

Articolo 7 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 7 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 7: Comunicazione commerciale non sollecitata – Direttiva sul commercio elettronico 1. Oltre agli altri obblighi posti dal diritto comunitario, gli Stati membri che permettono comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica provvedono affinché tali comunicazioni commerciali trasmesse da un prestatore stabilito nel loro territorio siano identificabili come tali, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario…

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Articolo 9: Comunicazione commerciale non sollecitata – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

Articolo 9: Comunicazione commerciale non sollecitata – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

Articolo 9: Comunicazione commerciale non sollecitata – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin…

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