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Licenze ed autorizzazioni preesistenti

Articolo 125 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 125 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 125: Licenze ed autorizzazioni preesistenti – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo. Torna all’indice

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