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Inventare fake news è illegale?

di Giuseppe Marinelli

Non capita di rado che dibattiti apparentemente sopiti tornino in auge a causa delle radicali trasformazioni che Internet e le nuove tecnologie determinano quotidianamente nella nostra società.

La velocità e la pervasività della rete, la diffusione dei social e la disintermediazione dell’informazione se da un lato hanno consentito di superare i limiti fisici dei media tradizionali, dall’altro hanno dato nuova luce ad un vecchio fenomeno: le notizie false.

Che si tratti di una problematica già affrontata ben prima dell’avvento di Internet emerge sinanche dalla lettura dei dibattiti dell’Assemblea Costituente, ove il timore di un rigurgito di autoritarismo ebbe la meglio su una regolamentazione sul controllo delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Che la stessa problematica abbia assunto una nuova veste emerge altresì dalla lettura del comunicato alla Presidenza del Senato del Disegno di legge n. 2688, presentato il 7 febbraio 2017, ove si legge:

«Tra i capisaldi di ogni sistema democratico risiedono, al contempo, la libertà e la credibilità dell’informazione, che rappresentano, a loro volta, l’essenza del giornalismo, il cui primo dovere è nei confronti della verità.»

ed ancora:

«[…]internet ha sì ampliato i confini della nostra libertà dandoci la possibilità di esprimerci su scala mondiale, ma la libertà di espressione non può trasformarsi semplicemente in un sinonimo di totale mancanza di controllo, laddove controllo, nell’ambito dell’informazione, vuol dire fornire una notizia corretta a tutela degli utenti.

È infatti sotto gli occhi di tutti il danno che può comportare, nell’era dell’informatizzazione, la diffusione di una notizia sbagliata e distorta. Peggio ancora se manipolata.

Le notizie false, o «fake news» o bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi.»

Se alla velocità ed alla capillarità dell’informazione online aggiungiamo la permanenza delle singole notizie in rete, senza (o quasi) possibilità di oblio, otteniamo un mix esplosivo che, a mali estremi, mette in pericolo persino i processi democratici.

Il citato comunicato, infatti, prosegue:

«L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha, a questo proposito,     osservato con preoccupazione il numero di campagne mediatiche online miranti a fuorviare settori dell’opinione pubblica, attraverso informazioni intenzionalmente tendenziose o false, l’istigazione dell’odio contro i singoli individui e anche attacchi personali, spesso in ambito politico, volti a minare il regolare svolgimento dei processi democratici»

osservazione che conduce, nell’ottica degli Senatori proponenti, ad introdurre nuove fattispecie incriminatrici in ragione del principio per cui

«La libertà è il fulcro della democrazia, non può certo divenirne il limite».

Seppur ormai frequenti (ed auspicati) sono i tentativi – sinora senza successo – di porre nuovi argini al fenomeno delle fake news, anche mediante nuove – e criticabili – figure di reato quali la «Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico attraverso piattaforme informatiche»[1] o la «Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme, fuorviare settori dell’opinione pubblica» o ancora la « Diffusione di campagne d’odio o volte a minare il processo democratico»[2], ciò non significa che l’attuale assetto ordinamentale non consente di punire il soggetto che inventi e diffonda fake news.

Tutte le figure di reato che saranno analizzate non puniscono l’autore della notizia in quanto puramente e semplicemente falsa, bensì in quanto lesiva di ulteriori interessi, siano essi individuali o collettivi, purché di rango costituzionale e, in un giudizio di bilanciamento, prevalenti sulla libertà di espressione, garantita dall’art. 21 Cost.

Occorrerà, pertanto, estendere di volta in volta l’indagine sino al merito della notizia diffusa e/o sulle intenzioni dell’autore, nonché talvolta sugli effetti della diffusione della fake news.

Il pericolo legato alla diffusione di notizie false emerge plasticamente dall’art. 265 c.p., che disciplina il “Disfattismo politico”, collocato tra i “Delitti contro la personalità dello Stato”, il quale prevede la pena della reclusione non inferiore a 5 anni per chi diffonde o comunica notizie false, esagerate o tendenziose che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico in tempi di guerra.

La portata della fake news ben può impattare sull’economia. A conferma di ciò, spicca tra i “Delitti contro l’economia pubblica” (Libro II – Titolo VIII – Capo I), l’art. 501 c.p., che prevede il reato di “Rialzo o ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, comunemente noto come “Aggiotaggio”.

In tale fattispecie, la condotta di divulgazione di notizie false esagerate o tendenziose è punita con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da € 516 a 25.822, laddove sia realizzata con dolo specifico («al fine di turbare il mercato interno …»). La causazione dell’alterazione del prezzo di merci o valori costituisce una circostanza aggravante.

Una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile è prevista all’art. 185 d. lgs. 58/98 185 (“Aggiotaggio su strumenti finanziari”).

Di immediata percezione è la lesione dell’altrui reputazione, tutelata con la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 595 c.p. (Diffamazione), che nel caso di specie si manifesterà nella sua forma aggravata, prevista al terzo comma, poiché l’offesa veicolata online è pacificamente veicolata con un “mezzo di pubblicità”, tale da giustificare la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore ad € 516.

Tre fattispecie di reato sono previste in apertura del Libro Terzo del codice penale, tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

Si tratta, in particolare, delle ipotesi previste: all’656 c.p. (Pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico), che sanziona con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino ad € 309, chi pubblica o diffonde una notizia “falsa, esagerata o tendenziosa” sia idonea a turbare l’ordine pubblico; all’art. 658 c.p. (Procurato allarme presso l’Autorità), che punisce, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 10 a € 516, tutti coloro i quali «annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti» susciti allarme presso Autorità o esercenti di pubblico servizio; ed all’art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare), che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000, per chiunque “pubblicamente cerca con qualsiasi impostura” di abusare della credulità popolare, ove dal predetto fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico.

A termine della rassegna, giova precisare che accanto alle fattispecie brevemente esaminate, in cui la diffusione di notizie false è una condotta tipizzata dalla norma incriminatrice, si pongono ulteriori ipotesi di reato in cui la divulgazione di fake news ben può integrare una porzione di condotta. Si pensi, a mero titolo di esempio, a quelle fattispecie in cui assume rilievo penale la “propaganda”, come avviene in tema di “negazionismo”.


Bibliografia utile

  1. Giacobbi R., Caiazza M., “Tutto ciò che non sapevi sulle fake news”, in CyberLaws, https://www.cyberlaws.it/2018/tutto-cio-che-non-sapevi-sulle-fake-news/
  2. Monti M., “Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook”, in Media Laws 1/2017, http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-social-network-la-verita-ai-tempi-di-facebook/;
  3. Perini C., “Fake news e post verità tra diritto penale e politica criminale”, in Diritto Penale Contemporaneo, https://www.penalecontemporaneo.it/d/5772-fake-news-e-post-verita-tra-diritto-penale-e-politica-criminale;
  4. Disegno di legge A.S. n. 2688 del 2017, presentato il 7 febbraio 2017 al Senato d’iniziativa dei senatori Gambaro, Mazzoni, Divina e Giro, scaricabile qui https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47680.htm;
  5. Melzi d’Eril C., «Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici», in Media Laws, 1/2017 http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-responsabilita-paradigmi-classici-e-tendenze-incriminatrici/

[1] Tale fattispecie nel DDL presentato sarebbe collocata all’art. 656-bis del codice penale ed assumerebbe la seguente formulazione :« Chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’ammenda fino a euro 5.000. Nel caso in cui le fattispecie previste dall’articolo 656-bisdel codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comportino anche il reato di diffamazione, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione della notizia, ai sensi dell’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si applica altresì il terzo comma dell’articolo 595 del codice penale. L’articolo 656-bisdel codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai soggetti e ai prodotti di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e di cui all’articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62

[2] Tale fattispecie, invece, sarebbe collocata all’art. 265-bis c.p. nella seguente formulazione: « Chiunque diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell’opinione pubblica, anche attraverso campagne con l’utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, è punito con la reclusione non inferiore a dodici mesi e con l’ammenda fino a euro 5.000


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