Skip to main content

Il ruolo della tecnologia blockchain nella tracciabilità alimentare

di Leila Rota


La globalizzazione ha trasformato significativamente il settore della filiera agroalimentare, rendendolo un mercato complesso ed eterogeneo che coinvolge molteplici soggetti con differenti interessi, standard di qualità individuali e spesso contrari a condividere le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità alimentare[1].

Tale circostanza, unitamente all’emergere di numerosi episodi di frode e di contraffazione alimentare, da un lato ha aumentato esponenzialmente il bisogno di un coordinamento efficiente tra gli operatori coinvolti, dall’altro ha causato un ingente aumento dei costi di gestione per le aziende che devono, altresì, conformarsi alle normative poste a tutela della salute e della sicurezza pubblica[2].

La legislazione in materia alimentare è variegata, composta da dettami comunitari e nazionali e, tra tutti, emerge per rilevanza il Regolamento (CE) n. 178/2002, noto anche come General Food Law Regulation, il quale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione in materia, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo food safety, investendo tutte le fasi della food supply chain dalla produzione, alla trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi, ai sensi dell’art. 1 n. 3[3].

Proprio nell’ottica di contrastare l’effetto della globalizzazione, il Regolamento mira a promuovere una coesione tra gli Stati membri, attraverso l’adozione di standard tecnici internazionali, requisiti generali di sicurezza nonché una legislazione in materia alimentare uniforme, assicurando che il livello di protezione adottato nella Comunità sia il medesimo in ogni paese.

Inoltre, i considerando del Regolamento evidenziano un duplice problema: da un lato la necessità della rintracciabilità[4] dei prodotti quale misura indispensabile per garantire un corretto funzionamento del mercato interno e dall’altro la mancanza di un sistema finalizzato alla raccolta di dati relativi alla catena di approvvigionamento.

La rintracciabilità, infatti, è divenuta obbligatoria dal 1° gennaio 2006 e l’Italia, al fine di attuare le norme del suddetto regolamento, ha emanato delle Linee guida, tramite un Accordo stipulato il 28 luglio 2005 ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome[5].

In particolare, l’art. 5 n. 2 dell’Accordo prevede che, per una migliore gestione della rintracciabilità, le imprese adottino sistemi che consentano di mantenere definitiva la provenienza e il destino delle materie prime e degli alimenti prodotti, per agevolare l’identificazione di sostanze nocive soggette al ritiro dal mercato.

Gli operatori, in definitiva, devono essere messi in condizione di risalire all’anello precedente e a quello successivo della filiera alimentare: questo è il medesimo obbiettivo che si prefigge la tracciabilità, processo analogo e inverso rispetto alla rintracciabilità.

L’art. 8 lascia poi piena libertà in merito alla scelta degli strumenti e alle modalità per raggiungere tali obbiettivi.

Da ultimo, il recente Regolamento UE n. 625/2017, che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, facenti parte del cd. “Pacchetto Igiene” sull’igiene e sull’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti alimentari[6], ha introdotto disposizioni più severe con lo scopo di armonizzare e semplificare il quadro normativo relativo ai controlli nella filiera alimentare, perseguendo altresì le violazioni transfrontaliere della legislazione, con uno spirito e un respiro globale[7].

La novità più rilevante, ai fini del tema qui trattato, risiede nella ampiezza dell’area applicativa di tale normativa che comprende l’intero ciclo vitale vegetale e animale, realizzando così un approccio ordinato e sistematico alla intera catena di approvvigionamento[8].

Tuttavia, nonostante gli sforzi adottati per porre in essere misure di controllo più stringenti[9],  permangono problemi di interoperabilità e di inefficienza tra i diversi paesi, i quali impediscono sviluppi nel campo della tracciabilità con conseguente aumento di rischi per la sicurezza dei consumatori[10].

Parimenti, gli utenti finali pretendono maggiore trasparenza in relazione alla sicurezza e alla qualità degli alimenti, con particolare riferimento alla conformità degli ingredienti indicati sulle etichette, ai prodotti utilizzati, alle modalità di produzione e di conservazione[11].

Tali premesse hanno fondato l’esigenza di cercare nuove soluzioni: tra queste, in particolare, è emersa la possibilità di applicare la blockchain all’intera catena di approvvigionamento, quale misura conforme al suddetto quadro normativo.

Le piattaforme basate su questa tecnologia, grazie alle sue caratteristiche intrinseche – decentralizzazione, trasparenza, sicurezza, consenso distribuito e integrità[12] –, possono implementare solide funzionalità di track and trace, connettendo tra loro i soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione degli alimenti e permettendo di annotare all’interno di un registro pubblico condiviso ogni movimento e trasformazione dei prodotti, comprese le informazioni ambientali, durante l’iter “from farm to fork”[13].

Questi dati fornirebbero anche le indicazioni necessarie a individuare possibili contaminazioni, al fine di implementare l’efficienza dei controlli di sicurezza, nonché certificherebbero la autenticità e la provenienza dei prodotti stessi, migliorando simultaneamente la tracciabilità, l’efficienza, il risparmio dei costi e la sicurezza degli alimenti[14].

Ogni azione eseguita lungo la food supply chain, potenziata dall’utilizzo delle tecnologie IoT, viene registrata nella blockchain che funge, quale mezzo immutabile e inalterabile, per archiviare informazioni e dati convalidati da tutte le parti partecipanti, con l’effetto di creare una fiducia condivisa.

Da un punto di vista pratico, i fornitori di materie prime etichettano il raccolto con tag RFID (Radio-frequency identification), nei quali sono contenute tutte le informazioni relative alle condizioni ambientali, alle coltivazioni, ai pesticidi e fertilizzanti utilizzati[15]; in seguito, il produttore fornisce a sua volta informazioni sull’azienda agricola, sul processo di coltivazione, sui macchinari coinvolti, sulle condizioni meteorologiche o sulla salute degli animali.

Ugualmente, la fabbrica che esegue il trattamento dei prodotti annota i dati sulle attrezzature e i metodi di elaborazione utilizzati; vengono, poi, registrati e monitorati anche le informazioni relativi alla spedizione, come le condizioni di conservazione (e.g. temperatura e umidità) e il tempo di transito.

Il rivenditore registra i dati relativi alla qualità e quantità attuali degli alimenti, le date di scadenza, le condizioni di conservazione e il tempo trascorso sugli scaffali.

Infine, il consumatore sarà in grado di vedere in dettaglio i passaggi associati a uno specifico prodotto, dal fornitore sino al negozio, tramite la scansione di un codice QR[16].

Sebbene l’applicazione di tale tecnologia sia ancora matura, sono in crescita le realtà che hanno iniziato a farne uso all’interno della propria organizzazione: a titolo esemplificativo, dai colossi come Carrefour, Walmart Stores Inc, Nestlé, Unilever, che hanno adottato la blockchain – in collaborazione con IBM Food Trust[17] – nelle proprie attività di retailing,  alle produzioni locali, a difesa del Made in Italy contro la contraffazione e pro controllo qualità e certificazione, come Rouge (Red Orange Upgrading Green Economy)[18], Pralina[19] e nel settore vitivinicolo la Wineblockchain nata in senso alla collaborazione tra Ernst&Young (EY) e la startup EZ Lab[20].

I benefici apportati dalla blockchain sono numerosi: in primis, come già riportato, fornisce una modalità sicura e distribuita per eseguire transazioni tra parti diverse, diffidenti tra loro e che applicano normative divergenti, collegandole attraverso un libro mastro condiviso. Inoltre, possono essere facilitati i pagamenti, con contestuale riduzione delle commissioni, e la gestione in tempo reale delle transazioni, con riduzione dei costi[21].

In tema di food safety and quality, è opportuno considerare che dati trasparenti e affidabili posso aiutare a combattere le frodi alimentari, a identificare i colli alterati e a tutelare la proprietà intellettuale contro la contraffazione. Parimenti, possono essere rintracciati simultaneamente prodotti pericolosi, aumentando così la tempestività e la accuratezza dei ritiri dal mercato e la applicazione di altre misure di sicurezza pubblica[22].

Un sistema così delineato potenzierebbe il rapporto con il cliente, il quale, messo nella condizione di fare scelte consapevoli e informate, aumenterebbe la propria fiducia nei confronti del brand. Infine, i governi potrebbero utilizzare sistemi basati su blockchain per raccogliere informazioni sui vari prodotti alimentari e garantire il rispetto degli standard di sicurezza alimentare[23].

Tuttavia, tali vantaggi portano con sé numerose difficoltà derivanti dalla applicazione di una tecnologia ancora giovane e soprattutto priva di un quadro normativo che ne delinei i limiti e i modi di attuazione.

Tra le maggiori sfide si colloca quella legata a rispetto delle norme sulla privacy, in quanto tutte le transazioni e i dati registrati sono visibili pubblicamente: un eccesso di trasparenza potrebbe causare problemi legati alla trattazione di dati sensibili, come i metodi di produzione, contenuti nelle informazioni dei prodotti agricoli[24].

Ciò, a fortiori, considerando i diritti, gli obblighi e i principi imposti dal GDPR[25], i quali potrebbero essere in contrasto con l’architettura della blockchain, decentralizzata in re ipsa e immutabile.

Il primo ostacolo concerne l’individuazione del soggetto preposto a ricoprire il ruolo di “titolare del trattamento” dei dati, ex art. 4 n. 7 del GDPR, e ad assolvere i relativi obblighi ai sensi dell’art. 5; infatti, gli sviluppatori del protocollo, gli attori che gestiscono i nodi della rete e gli utenti che registrano informazioni nel ledger non sembrano soddisfare i requisiti richiesti.

Di conseguenza l’interessato non saprebbe a chi rivolgersi per ottenere notizie sulle modalità e sulla condivisione dei dati personali, vedendo così compromesso il proprio diritto di accesso, ai sensi dell’art. 15.

La seconda difficoltà, dovuta alla natura decentralizzata e pubblica di questa tecnologia, consiste nella individuazione della base giuridica richiesta ex art. 6 e, contestualmente, nella manifestazione di un consenso specifico e inequivocabile, circostanze entrambe inattuabili in mancanza di un “titolare del trattamento”.

Ugualmente si potrebbero riscontrare delle difficoltà nell’identificazione del luogo dove vengono divulgati i dati, ex art. 45, in quanto il trasferimento verso stati terzi è permesso solamente tra paesi con un livello di protezione adeguato agli standard comunitari.

Ancora, i diritti di rettifica e alla cancellazione dei dati, disciplinati rispettivamente agli artt. 16 e 17, parrebbero stridere con la immutabilità che caratterizza la blockchain, la quale non permette modifiche al contenuto dei blocchi dopo la registrazione.

Infine, un’ultima tensione tra queste due realtà è rappresentata dai principi di privacy by design e privacy by default, ai sensi dell’art. 25, cioè l’obbligo di prevedere, sin da subito, i mezzi, le modalità e le impostazioni a tutela dei dati personali: tale circostanza sembrerebbe non conciliarsi con la struttura della blockchain, la quale tuttavia è ancora agli albori e quindi potrebbe essere adattata allo spirito di tale normativa.

A tal proposito, sono in corso ricerche volte ad introdurre tecniche che permettano, ad esempio, la possibilità di eliminare i dati quando hanno esaurito la loro funzione[26].

Difatti, numerosi studi sostengono che parte dei suddetti problemi potrebbero essere superati tramite la applicazione di permissioned blockchain, gestite da consorzi di aziende o da enti governativi, nelle quali sarebbe possibile definire i ruoli dei partecipanti e imporre regole di elaborazione dei dati, in conformità con la normativa vigente[27].

Dalla analisi approfondita dei temi affrontati, è interessante notare come l’avvento di tale tecnologia offra contemporaneamente vantaggi e sfide di implementazione. Un’adozione propriamente estesa della blockchain avverrà qualora tutti i partecipanti all’ecosistema avranno una forte proposta di valore, tale da aderire a questo progetto[28].

Il prossimo futuro mostrerà se e come queste sfide possano essere affrontate, con sforzi governativi e privati, al fine di stabilire la blockchain come un modo sicuro, affidabile e trasparente per garantire la sicurezza e l’integrità degli alimenti.


Bibliografia:

[1] Cfr. K. Behnke & M.F.W.H.A. Janssen, Boundary conditions for traceability in food supply chains using blockchain technology, in International Journal of Information Management, Volume 52, 2020.

[2]  Cfr. T. Lyons & L. Courcelas, Blockchain in trade finance and supply chain, su EUBlockchain Observatory & Forum, in Internet all’indirizzo https://www.eublockchainforum.eu/about (sito web consultato il 10 aprile 2020).

[3] Cfr. Regolamento (Ce) N. 178/2002 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio, 28 gennaio 2002, pubblicato in G.U.C.E. L 31 del 1.02.2002, p. 1 e ss.

[4] Cfr. Art. 3 n. 15 Reg. CE n. 178/2002 sulla definizione di Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

[5] Cfr. accordo 28 luglio 2005, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato in G.U. Serie Generale n.294 del 19.12.2005.

[6] I Regolamenti (CE) 852/2004, l’853/2004 e l’854/2004, adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sono datati 29 aprile 2004 e sono pubblicati in G.U.U.E. L 139 del 30.04.2004 e il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ripubblicato come rettifica in G.U.U.E. L 191 del 28.5.2004.

[7] Cfr. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, pubblicato in G.U.U.E. L 95 del 7 aprile 2017. Ad esempio, sono previste specifiche misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell’Unione Europea all’art. 66 e ss..

[8] Cfr. E. Monti, Il diritto al cibo adeguato nel contesto globale. Riconoscimento, tutela e giustiziabilità di un “nuovo” diritto fondamentale, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche – phd in legal studies, 31° Ciclo.

[9] Cfr. Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2006, sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 e Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, pubblicato nella G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, in attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, pubblicato in GU n.32 del 8 febbraio 2018, sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.

[10]  Cfr. M. Kim, B. Hilton, Z. Burks and J. Reyes, Integrating Blockchain, Smart Contract-Tokens, and IoT to Design a Food Traceability Solution, in IEEE 9th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), 2018.

[11] Cfr. Art. 8 Reg. CE n. 178/2002 sulla tutela dei consumatori.

[12] Cfr. S. Chen, X. Liu, J. Yan, G. Hu & Y. Shi, Processes, benefits, and challenges for adoption of blockchain technologies in food supply chains: a thematic analysis, in Information Systems and e-Business Management, 2020.

[13] Cfr. 2

[14] Cfr. 3

[15] Cfr. J. F. Galvez, J.C. Mejuto, J. Simal-Gandara, Future challenges on the use of blockchain for food traceability analysis, in TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 107, 2018.

[16] Cfr. A. Kamilaris, A. Fonts & F. X. Prenafeta-Boldύ, The rise of blockchain technology in agriculture and food supply chains, in Trends in Food Science & Technology, Volume 91, 2019.

[17]Cfr. IBM Food Trust https://www.ibm.com/it-it/blockchain/solutions/food-trust e IBM Blockchain https://www.ibm.com/blockchain/industries/retail (siti web visitati in data 10 aprile 2020).

[18] Cfr. Almaviva, in Internet all’indirizzo web https://www.almaviva.it/it_IT/Agricoltura/Case_study_bollino_arance (sito web visitato in data 11 aprile 2020).

[19] Cfr. Pralina S.r.l., in Internet all’indirizzo web https://www.pralinasrl.it/traccia-il-giusto/ (sito web visitato in data 11 aprile 2020).

[20] Cfr. EZ Lab | Blockchain Solutions, in Internet all’indirizzo web https://www.ezlab.it/it/i-nostri-casi-di-studio/wine-blockchain/ (sito web visitato in data 11 aprile 2020).

[21] Cfr. 8

[22] Cfr. 2

[23] Cfr. 4

[24] Cfr. 8

[25] Cfr. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 119, 4 maggio 2016.

[26] Cfr. T. Lyons, L. Courcelas, K. Timsit, Blockchain and the GDPR, su EUBlockchain Observatory & Forum, in Internet all’indirizzo web https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/20181016_report_gdpr.pdf, 2018 (sito web consultato in data 14 aprile 2020).

[27] Cfr. Ibidem

[28] Cfr. R. Kamath, Food Traceability on Blockchain: Walmart’s Pork and Mango Pilots with IBM, in The Journal of the British Blockchain Association, Volume 1, 2018.


Autore:

 

it_IT