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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 91 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 7, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:23:45 +0200+02:004530#30Wed, 12 Sep 2018 12:23:45 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:23:45 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:23:45 +02002312239pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:23:45 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:23:45 +0200+02:004530#/30Wed, 12 Sep 2018 12:23:45 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:23:45 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 91 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1.   Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.

2.   Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un’autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

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