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Normativa

Articolo 101 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:25:59 +0200+02:005930#30Tue, 18 Sep 2018 22:25:59 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:25:59 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:25:59 +02002510259pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:25:59 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:25:59 +0200+02:005930#/30Tue, 18 Sep 2018 22:25:59 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:25:59 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 101 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 101 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Norma di rinvio

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1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.

2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita’ predeterminati e adeguatamente resi pubblici.

3. Agli utenti e’ garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualita’ previsti dalle leggi.

4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

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