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Normativa

Articolo 120 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:07 +0200+02:000730#30Tue, 18 Sep 2018 22:32:07 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:32:07 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:32:07 +02003210329pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:07 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:07 +0200+02:000730#/30Tue, 18 Sep 2018 22:32:07 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:07 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 120 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 120 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Prova

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1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.

2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

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