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Normativa

Articolo 126 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:54 +0200+02:005430#30Tue, 18 Sep 2018 22:32:54 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:32:54 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:32:54 +02003210329pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:54 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:54 +0200+02:005430#/30Tue, 18 Sep 2018 22:32:54 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:54 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 126 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 126 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Decadenza

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1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

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