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Normativa

Articolo 131 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:34:31 +0200+02:003130#30Tue, 18 Sep 2018 22:34:31 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:34:31 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:34:31 +02003410349pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:34:31 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:34:31 +0200+02:003130#/30Tue, 18 Sep 2018 22:34:31 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:34:31 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 131 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 131 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Diritto di regresso

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1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

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