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Normativa

Articolo 133 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:34:38 +0200+02:003830#30Tue, 18 Sep 2018 22:34:38 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:34:38 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:34:38 +02003410349pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:34:38 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:34:38 +0200+02:003830#/30Tue, 18 Sep 2018 22:34:38 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:34:38 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 133 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 133 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Garanzia convenzionale

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1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonche’ il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore puo’ continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

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