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Normativa

Articolo 16 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 21:50:40 +0200+02:004030#30Tue, 18 Sep 2018 21:50:40 +0200+02:00-9Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 21:50:40 +0200+02:009Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 21:50:40 +0200509509pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 21:50:40 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 21:50:40 +0200+02:004030#/30Tue, 18 Sep 2018 21:50:40 +0200+02:00-9Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 21:50:40 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 16 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 16 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Esenzioni

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1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni (1).

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 130/2015.

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