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Normativa

Articolo 4 D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

By May 20, 2018#!30Thu, 25 Apr 2019 00:32:48 +0200+02:004830#30Thu, 25 Apr 2019 00:32:48 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201930 25am30am-30Thu, 25 Apr 2019 00:32:48 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2019302019Thu, 25 Apr 2019 00:32:48 +02003212324amThursday=2107#!30Thu, 25 Apr 2019 00:32:48 +0200+02:00Europe/Rome4#April 25th, 2019#!30Thu, 25 Apr 2019 00:32:48 +0200+02:004830#/30Thu, 25 Apr 2019 00:32:48 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201930#!30Thu, 25 Apr 2019 00:32:48 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

Articolo 4 D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

Articolo 4: Identificazione degli operatori di servizi essenziali – D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

 

1. Entro il 9 novembre 2018, con propri provvedimenti, le autorità competenti NIS identificano per ciascun setto- re e sottosettore di cui all’allegato II, gli operatori di ser- vizi essenziali con una sede nel territorio nazionale. Gli operatori che prestano attività di assistenza sanitaria sono individuati con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli operatori che forniscono e distribuiscono acque destinate al consumo umano sono individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I criteri per l’identificazione degli operatori di servizi essenziali sono i seguenti:

a) un soggetto fornisce un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali;

b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi informativi;

c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio.

3. Oltre ai criteri indicati nel comma 2, nell’individuazione degli operatori di servizi essenziali si tiene conto dei documenti prodotti al riguardo dal Gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10.

4. Ai fini del comma 1, prima dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla medesima disposizione, qualora un soggetto fornisca un servizio di cui al comma 2, letteraa), sul territorio nazionale e in altro o altri Stati membri dell’Unione europea, le autorità competenti NIS consultano le autorità competenti degli altri Stati membri.

5. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali.

6. L’elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 è riesaminato con le medesime modalità di cui al comma 1 e, se del caso, aggiornato su base regolare, ed almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, a cura delle autorità competenti NIS ed è comunicato al Ministero dello sviluppo economico.

7. Entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due anni, il punto di contatto unico trasmette alla Commissione europea le informazioni necessarie per la valutazione dell’attuazione del presente decreto, in particolare della coerenza dell’approccio in merito all’identificazione de- gli operatori di servizi essenziali.

8. Le informazioni di cui al comma 7 comprendono almeno:

a) le misure nazionali che consentono l’identificazione degli operatori di servizi essenziali;

b) l’elenco dei servizi di cui al comma 2;

c) il numero degli operatori di servizi essenziali identificati per ciascun settore di cui all’allegato II ed un’indicazione della loro importanza in relazione a tale settore;

d) le soglie, ove esistano, per determinare il pertinente livello di fornitura con riferimento al numero di utenti che dipendono da tale servizio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), o all’importanza di tale particolare operatore di servizi

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