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Normativa

Articolo 46 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:09:13 +0200+02:001330#30Tue, 18 Sep 2018 22:09:13 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:09:13 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:09:13 +02000910099pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:09:13 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:09:13 +0200+02:001330#/30Tue, 18 Sep 2018 22:09:13 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:09:13 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 46 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 46 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Ambito di applicazione (1)

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1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricita’ o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.

2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dell’Unione europea che disciplina settori specifici, quest’ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.

3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali piu’ favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.


(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.

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