Skip to main content
Other

Articolo 67-quaterdecies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:19:14 +0200+02:001430#30Tue, 18 Sep 2018 22:19:14 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:19:14 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:19:14 +02001910199pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:19:14 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:19:14 +0200+02:001430#/30Tue, 18 Sep 2018 22:19:14 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:19:14 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 67-quaterdecies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 67-quaterdecies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza

Torna all’indice

1. Il consumatore puo’ effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di Pagamento, ove cio’ sia previsto tra le modalita’ di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell’articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).

2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e’ in capo all’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l’onere di provare che la transazione di pagamento e’ stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non e’ stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L’uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.

4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell’articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrita’, di autenticita’ e di tracciabilita’ delle operazioni medesime.

Torna all’indice

en_US