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Il ruolo del diritto d’autore nel mercato unico digitale: considerazioni sugli emendamenti del Parlamento europeo alla proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale n.2016/0280

di Carmine Antonio Perri

Background

Come già discusso in un mio precedente contributo sul blog di CyberLaws[1], il diritto d’autore è oggigiorno attraversato da profondi cambiamenti nel vecchio continente.[2]La materia vive, infatti, una fase metamorfica prevalentemente determinata dall’avvento delle nuove tecnologie, le quali, da un lato, rappresentano una grande opportunità ma, dall’altro, appaiono foriere di un forte rischio di depauperamento per la stessa. In questo nuovo scenario digitale gli utilizzi trans-frontalieri sono cresciuti esponenzialmente e per i consumatori si sono aperte nuove opportunità di accesso alle opere protette da copyright.

Tale contesto ha acuito alcuni dei difetti strutturali della disciplina europea in materia di diritto d’autore, imputabili perlopiù al mancato processo di armonizzazione del sistema.[3]Infatti, nonostante tale iter sia stato avviato da oltre venticinque anni, esso è rimasto essenzialmente articolato su base territoriale.[4]

Per far fronte a queste sfide, è stato intrapreso un lungo e spesso tortuoso percorso di riforma volto a traghettare il diritto d’autore europeo nel mondo digitale e a scongiurare la nefasta previsione di Medvedev, Presidente della Federazione Russa, che ha previsto un collasso dei diritti di proprietà intellettuale ed in particolare modo del copyright ad opera di Internet.[5]

Questo travagliato percorso ha portato alla stesura della proposta di direttiva della Commissione europea in materia di diritto d’autore n.2016/0280.

Iter Europeo

Rimandando al suddetto precedente contributo[6]per un’analisi esaustiva del complesso iter della proposta di riforma del diritto d’autore europeo, è opportuno notare, in questa sede, che, a conclusione di tale fase, nel settembre 2015 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale n. 2016/0280.

Il processo di adozione della suddetta direttiva ha, poi, subito una profonda battuta d’arresto quando il 5 luglio 2018 il Parlamento UE ne ha sostanzialmente bocciato il testo, rimandandone il voto definitivo a settembre, in attesa di trovare un accordo migliore. Lo scorso 12 settembre 2018, il Parlamento europeo, ritornato ad esprimersi sulla proposta, ha, infine, votato a favore dell’apertura dei negoziati per l’adozione della direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.

Hanno votato a favore 438 parlamentari e contro 226, mentre in 39 si sono astenuti.

Adesso la questione è stata rinviata alla commissione competente in base all’art. 59, par.4,c.4°, del regolamento del Parlamento, per l’avvio di negoziati interistituzionali. Il testo come approvato dal Parlamento sarà ora oggetto di negoziazione tra istituzioni europee e Stati membri. Tuttavia, Il testo della proposta di direttiva contiene alcuni importanti emendamenti, rispetto alla proposta di direttiva originariamente avanzata dalla Commissione, che è necessario analizzare con maggiore attenzione.

Profili sostanziali

E’ necessario passare, pertanto, ad un’analisi degli emendamenti di maggior rilievo che hanno riguardato le norme più controverse introdotte dalla direttiva in esame.[7][8]

Art. 3

Una modifica di non trascurabile valore ha riguardato l’eccezione contenuta nell’art.3, la quale introduceva un regime di eccezioni e limitazioni per gli organismi di ricerca pubblici, con la finalità di ammodernare la disciplina delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi[9][10]e di renderla maggiormente compatibile rispetto agli utilizzi trans-frontalieri delle opere nel mondo digitale. Infatti, nel considerando 5 del testo approvato lo scorso settembre dal Parlamento europeo, viene introdotta un’estensione del regime di eccezioni e limitazioni anche al settore dell’innovazione, precedentemente prerogativa di quello della ricerca, dell’istruzione e della conservazione del patrimonio culturale. Inoltre, è stato introdotto un correttivo rispetto alla formulazione previgente della norma nel considerando 10, laddove si sancisceche una compressione al diritto d’autore del titolare può essere garantita soltanto nel caso in cui i risultati della ricerca non vadano a beneficio di un’impresa che esercita un’influenza determinante sugli organismi suddetti, anche in caso in cui la stessa sia condotta nel quadro di un partenariato  pubblico-privato.[11]

Art.11

Una delle norme più discusse dell’intera direttiva è, tuttavia, l’art.11 che introduce un nuovo diritto per gli editori, ascrivibile alla categoria dei diritti ancillari, riconoscendo a questi ultimi il copyright sulle press publication (art.2,c.4°). La norma in esame, infatti, stabilisce che affinché gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, gli Stati membri devono riconoscere ai primi i diritti di cui agli arti. 2 e 3, par.2 della Direttiva 2001/29CE. L’intento della norma, dunque, è quello di generare maggiori ricavi per gli editori europei, consentendo a questi ultimi di riscuotere somme di denaro direttamente dalle piattaforme internet che mostrano i frammenti dei loro articoli in formato digitale agli utenti (cosiddetti aggregatori di notizie). L’introduzione di questo nuovo diritto è stato ampiamente criticato da più parti.[12]Innanzitutto, si è denunciato che la norma appare in netto contrasto con il testo della Convenzione di Berna (art.10,c.1) che riconosce e garantisce il diritto di quotare news e articoli o di creare “press summaries”.[13]Ulteriori critiche hanno fatto leva, inoltre, sulla considerazione che tale operazione rappresenterebbe un tentativo di replicare, su scala UE, un’idea già fallimentare in Germania e in Spagna.[14]Nel primo caso, infatti, tale meccanismo fu dichiarato invalido dalla Corte Suprema tedesca, mentre, nel secondo caso, esso ha avuto un impatto negativo sulla visibilità e sull’accesso alle notizie.[15]Più in generale, l’elemento di maggiore criticità di tale norma è stato individuato in una generale minaccia alla libertà di espressione e di accesso alle informazioni per gli utenti attraverso la limitazione del linking.[16]Partendo da tali rilievi, pertanto, nella versione emendata della direttiva, votata lo scorso 12 settembre[17], si è cercato di proporre dei correttivi alle criticità rilevate. Innanzitutto, l’art.1-bis ha fugato ogni dubbio sulla liceità dell’uso privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Inoltre, si è sancito che questo nuovo diritto per gli editori non si estende ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole (senza immagini). La versione emendata della direttiva ha, poi, modificato il termine di durata della validità di tali diritti riconosciuti in capo agli editori da venti anni (previsti nella proposta di direttiva della Commissione) a cinque anni dall’uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Infine, per far fronte a quelle critiche[18]che intravedevano nella norma il tentativo neanche troppo celato di favorire esclusivamente la lobby degli editori europei, senza per altro garantire maggiori introiti agli autori, è stato introdotto un importante correttivo con l’art.4-bis. Quest’ultimo, infatti, sancisce che gli Stati membri devono provvedere a garantire agli autori una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.

Art.13

Numerose critiche sono state indirizzate, inoltre, all’art.13 della proposta di direttiva avanzata dalla Commissione.[19][20][21]Tale norma, infatti, ha introdotto, per i prestatori di servizi della società dell’informazione (“hosting providers”), che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere protette da copyright, direttamente caricati in rete dagli utenti, l’obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate, volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi coi titolari e ad evitare che i loro servizi possano consentire violazioni delle norme sul diritto d’autore.[22]Attraverso tale previsione, quindi, si è inteso obbligare gli hosting providers a garantire un monitoraggio degli utenti e filtrare i loro contributi in modo tale da prevenire condotte illecite. I maggiori detrattori della norma la hanno spesso accusata di limitare la libertà di espressione degli utenti, nonché di favorire implicitamente pratiche di sorveglianza di massa, in netto contrasto, dunque, con la Direttiva InfoSoc. sull’E-commerce, che proibisce ogni operazione di monitoraggio, nonché con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.[23] Rispetto al testo dell’art.13 previamente proposto dalla Commissione, il testo approvato dal Parlamento europeo lo scorso 12 settembre[24]risulta emendato in modo sostanziale in più parti. Innanzitutto, quest’ultimo, sancisce che i prestatori dei servizi di condivisione di contenuti online nell’espletare tale attività svolgono un atto di comunicazione al pubblico, ad eccezione dei casi previsti dall’art.3, par.1 e 2 della Direttiva 2001/29CE. Pertanto, viene previsto che, per poter assolvere a tale funzione tipica, gli operatori della società dell’informazione devono necessariamente concludere degli accordi di licenza equi e adeguati con i titolari dei diritti. Si prevede, quindi, che all’interno di tali contratti venga disciplinato il regime di responsabilità per le opere caricate dagli utenti di tali servizi di condivisione di contenuti online conformemente alle condizioni enunciate nell’accordo di licenza, purché tali utenti non perseguano scopi commerciali. Il nuovo comma 2-bis dell’art.13, inoltre, prevede l’onere per gli Stati membri di disporre strumenti giuridici adeguati per favorire la cooperazione in buona fede tra prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e titolari dei diritti, nei casi in cui questi ultimi non desiderino concludere accordi di licenza, al fine di scongiurare la divulgazione di opere o altro materiale protetti non autorizzati. Ad ogni modo, questo nuovo quadro giuridico, nel complesso caratterizzato da un regime di maggiori tutele per i titolari dei diritti d’autore, è stato mitigato dall’introduzione di uno spettro più ampio di garanzie poste a vantaggio degli utenti finali dei siti web. Innanzitutto, in linea con le novità introdotte dal GDPR, si è sancito che l’attività di cooperazione descritta nel comma 2-bis non comporta in alcun modo l’identificazione degli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Inoltre, nel comma 2-ter, è stato previsto l’onere per gli Stati membri di imporre, ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, la creazione di meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti, qualora lo strumento di cooperazione di cui al comma 2-bis abbia condotto alla rimozione ingiustificata dei contenuti da questi caricati sul web. Per fugare eventuali critiche sul punto, legate alla procedura di evasione di tali reclami, si è stabilito, inoltre, che questi ultimi debbano essere trattati senza indugi e che debbano essere soggetti a verifica umana. Proprio al fine di tutelare al meglio gli utenti finali si è introdotto, poi, l’obbligo per i titolari dei diritti di giustificare le loro decisioni, onde evitare che i suddetti reclami siano rigettati arbitrariamente da questi ultimi. Al fine di corroborare l’ambito di tutela degli utenti, con gli emendamenti all’art.13 è stato previsto, inoltre, il diritto degli stessi di adire un organismo indipendente per la risoluzione delle controversie, oltre al giudice o un’altra autorità giudiziaria competete, per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d’autore. Sempre sotto questa luce deve essere interpretato l’onere, posto in capo alla Commissione e agli Stati membri, di organizzare dialoghi tra le parti interessate per armonizzare e definire le migliori prassi e le best practices ed individuare orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online e i titolari dei diritti per l’utilizzo delle loro opere. Con la formulazione del nuovo art. 13-bis, inoltre, viene prevista la creazione di un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, ad opera degli Stati membri, avente la funzione di dirimere quelle controversie tra gli aventi causa e i servizi della società dell’informazione relative all’applicazione dell’art.13, par.1. Un’ulteriore modifica apportata alla norma in esame (art.13-ter), infine, ha consentito l’introduzione dell’obbligo per i fornitori di servizi della società dell’informazione che riproducono o fanno riferimento in modo automatico a quantità rilevanti di opere visive protette dal diritto d’autore, mettendole a disposizione del pubblico per fini di indicizzazione e referenziazione, di concludere accordi di licenza giusti ed equilibrati con i titolari dei diritti che lo richiedano, allo scopo di garantirne l’equa remunerazione (art.14).[25]

Conclusioni

Il cammino della Direttiva non è ancora giunto al termine.

Il testo approvato lo scorso settembre, infatti, sarà discusso dal Parlamento UE insieme al Consiglio dell’unione europea e da tale dialogo, a porte chiuse, scaturirà un testo che poi verrà votato nella planaria del Parlamento (probabilmente a gennaio 2019). Dopodiché, trattandosi di una direttiva, affinché possa diventare a tutti gli effetti legge nei singoli Stati membri, occorre che questi ultimi la recepiscano, potendo entro certi limiti anche modificarla. Secondo un sondaggio Harris Interactive, l’89% degli italiani e l’87% degli europei è d’accordo con l’approvazione di regole europee che garantiscano la remunerazione di artisti e creatori per la distribuzione dei loro contenuti sulle piattaforme internet.[26]Ci si auspica, pertanto, che le eventuali modifiche alle norme commentate non siano tali da poter ostacolare la realizzazione dell’ambizioso disegno di un mercato digitale unico anche sul piano del diritto d’autore. L’Europa, infatti, necessita di un regime di copyright più armonizzato che stimoli la creazione e gli investimenti in tale settore e ne permetta, parimenti, la trasmissione dei prodotti e il loro consumo attraverso le frontiere, attingendo alla ricca diversità culturale del continente.


[1]Perri C.A., https://www.cyberlaws.it/2018/la-proposta-di-direttiva-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright/,2018;

[2]Ragonesi V., A balanced and effective evolution of Copyright on the Internet,in The Digital Single Market Copyright: Internet and Copyright law in the european perspective, Aracne, 2016;

[3]Lloyd I.J., Information Technology law, Oxford University Press, 2014;

[4]Bernt Hugenholtz P., Making the Digital single market work for copyright,in The Digital Single Market Copyright: Internet and Copyright law in the european perspective, Aracne, 2016;

[5]Franzosi M., We live in an analogue world, in The Digital Single Market Copyright: Internet and Copyright law in the european perspective, Aracne, 2016;

[6]Perri C.A., https://www.cyberlaws.it/2018/la-proposta-di-direttiva-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright/, 2018;

[7]Copyright Reform: Open Letter from European Research Centres, http://bit.ly/2loFISF, 22/02/2017;

[8]Reda J., https://juliareda.eu/2018/09/ep-endorses-upload-filters/, 2018;

[9]Sirotti Gaudenzi A., Il nuovo diritto d’autore, Maggioli, 2018;

[10]Jarach G. – Pojaghi A., Manuale del diritto d’autore, Mursia, 2014;

[11]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%2BPV%2B20180912%2BITEM-006-04%2BDOC%2BXML%2BV0//IT

[12]http://the1709blog.blogspot.com/2018/06/, 2018;

[13]https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/extra-copyright-for-news-sites/, last updated on 10/04/2018;

[14]Impact Assessment (SWD(2016) 301 final, SWD(2016) 302 final (summary)) of a Commission proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market (COM(2016) 593 final), December 2016;

[15]https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-07/canon-aede-meneame-internet-facebook-agregadores_1327333/, 7/02/2017;

[16]https://blog.mozilla.org/blog/2017/09/11/copyright-vote-change-europes-internet/, 11/09/2017;

[17]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%2BPV%2B20180912%2BITEM-006-04%2BDOC%2BXML%2BV0//IT;

[18]Lomas N., A conversation about digital copyright reform, https://techcrunch.com/2017/04/15/a-conversation-about-digital-copyright-reform/, 2018;

[19]Communia Association, https://www.communia-association.org/2018/09/03/latest-article-13-compromise-mep-voss-worst-one-yet/, 2018;

[20]Nguyen C., Reddit and Wikipedia criticize EU’s controversial copyright law, https://www.digitaltrends.com/computing/reddit-wikipedia-criticize-eus-controversial-copyright-directive-law/, 2018;

[21]Merriman C., 70 internet leaders write open letter denouncing EU’s ‘copyright filter plan, https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3034079/70-internet-leaders-write-open-letter-denouncing-eus-copyright-filter-plan, 2018;

[22]The EU Consumer Organization (BEUC), EU Copyright reform: proposal for a Directive on copyright in the digital single market, 3 ss., BEUC-X_2017-081, 12/07/2017;

[23]Parlamento Europeo e Consiglio, Sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, Direttiva 2001/29/CE, 22/05/2001;

[24]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%2BPV%2B20180912%2BITEM-006-04%2BDOC%2BXML%2BV0//IT;

[25]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%2BPV%2B20180912%2BITEM-006-04%2BDOC%2BXML%2BV0//IT;

[26]http://www.fnsi.it/diritto-dautore-l89-degli-italiani-e-favorevole-alla-direttiva-ue.


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