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Normativa

Articolo 115 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 19, 2019No Comments

Articolo 115 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 115: Obblighi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Il titolare di autorizzazione generale e’ tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell’interesse della collettività o per l’adeguamento all’ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all’adattamento delle apparecchiature nonche’ al cambio delle frequenze.

2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, e’ tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonche’ le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.

3. Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l’interessato e’ tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

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