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Normativa

Articolo 37 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 37 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 37: Pubblicazione delle informazioni – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.

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