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Normativa

Articolo 8 – Direttiva Europea sul diritto d’autore – 2019

By March 26, 2019#!31Wed, 27 Mar 2019 18:23:42 +0100+01:004231#31Wed, 27 Mar 2019 18:23:42 +0100+01:00-6Europe/Rome3131Europe/Rome201931 27pm31pm-31Wed, 27 Mar 2019 18:23:42 +0100+01:006Europe/Rome3131Europe/Rome2019312019Wed, 27 Mar 2019 18:23:42 +0100236233pmWednesday=2107#!31Wed, 27 Mar 2019 18:23:42 +0100+01:00Europe/Rome3#March 27th, 2019#!31Wed, 27 Mar 2019 18:23:42 +0100+01:004231#/31Wed, 27 Mar 2019 18:23:42 +0100+01:00-6Europe/Rome3131Europe/Rome201931#!31Wed, 27 Mar 2019 18:23:42 +0100+01:00Europe/Rome3#No Comments

Articolo 8 – Direttiva Europea sul diritto d’autore – 2019

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Articolo 8 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Testo approvato il 26 marzo 2019


Utilizzo di opere fuori commercio e di altri materiali da parte di istituti di tutela del
patrimonio culturale

1. Gli Stati membri dispongono che un organismo di gestione collettiva, conformemente ai mandati ad esso conferiti dai titolari di diritti, possa concludere un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto della licenza abbiano o meno conferito un mandato all’organismo di gestione collettiva, a condizione che:

a) l’organismo di gestione collettiva, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza; e
b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza.

2. Gli Stati membri dispongono un’eccezione o una limitazione ai diritti di cui all’articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta, a condizione che:

a) sia indicato il nome dell’autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità; e
b) tali opere o altri materiali siano messi a disposizione su siti web non commerciali.

3. Gli Stati membri dispongono che l’eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 2 si applichino solo ai tipi di opere o altri materiali per i quali non esistono organismi di gestione collettiva che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Gli Stati membri dispongono che tutti i titolari dei diritti possano, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui al paragrafo 1 o dall’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2, in casi generali o specifici, ivi compreso dopo la conclusione di una licenza o l’inizio dell’utilizzo interessato.

5. Un’opera o altri materiali è da considerarsi fuori commercio quando si può supporre in buona fede che l’intera opera o altri materiali non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo aver effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico.

Gli Stati membri possono stabilire requisiti specifici, quali una data limite, per determinare se un’opera e altri materiali possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 o utilizzati in virtù dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2. Tali requisiti non vanno al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludono la possibilità di ritenere fuori commercio un insieme di opere o altri materiali nel suo complesso allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altri materiali.

6. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui ha sede l’istituto di tutela del patrimonio culturale.

7. Il presente articolo non si applica agli insiemi di opere o altri materiali fuori commercio se, sulla base dello sforzo ragionevole di cui al paragrafo 5, vi sono prove del fatto che tali insiemi sono prevalentemente composti da:

a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, trasmessi per la prima volta in un paese terzo;
b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo; ovvero
c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, qualora, dopo uno sforzo ragionevole, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

In deroga al primo comma, il presente articolo si applica qualora l’organismo di gestione collettiva sia sufficientemente rappresentativo, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dei titolari dei diritti di tale paese terzo.

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