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Normativa

Art. 67 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

By March 4, 2020No Comments

Art. 67 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

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Articolo 67 – Regolamento sulla cibersicurezza


Valutazione e riesame

1.   Entro il 28 giugno 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’ENISA e delle sue prassi di lavoro, l’eventuale necessità di modificarne il mandato e le conseguenti implicazioni finanziarie. La valutazione tiene conto di qualsiasi riscontro fornito all’ENISA in relazione alle sue attività. Se ritiene che il mantenimento dell’ENISA non sia più giustificato alla luce degli obiettivi, del mandato e dei compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare il presente regolamento in relazione alle disposizioni che riguardano l’ENISA.

2.   La valutazione esamina inoltre l’impatto, l’efficacia e l’efficienza delle disposizioni del titolo III del presente regolamento per quanto riguarda gli obiettivi di garantire un livello adeguato di cibersicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC nell’Unione e di migliorare il funzionamento del mercato interno.

3.   La valutazione esamina se siano necessari requisiti essenziali di cibersicurezza per l’accesso al mercato interno onde impedire l’ingresso nel mercato dell’Unione di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC che non rispettano i requisiti di base in materia di cibersicurezza.

4.   Entro il 28 giugno 2024, e successivamente ogni 5 anni, la Commissione trasmette la relazione di valutazione unitamente alle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della relazione sono resi pubblici.



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