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Normativa

Articolo 24 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By March 10, 2020No Comments

Articolo 24 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 24 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Norme specifiche per i familiari di cittadini dell’Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione

1. Per i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’autorizzazione ai viaggi di cui all’articolo 3, lettera e), è intesa come decisione emessa in virtù del presente regolamento secondo la quale non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico ai sensi della direttiva 2004/38/CE.

2. Quando un cittadino di paese terzo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), chiede un’autorizzazione ai viaggi, si applicano le norme specifiche seguenti: a) il richiedente non risponde alla domanda di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettera c); b) il richiedente è esentato dal pagamento dei diritti di cui all’articolo 18.

3. Nel trattare una domanda di autorizzazione ai viaggi per un cittadino di paese terzo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), il sistema centrale ETIAS non verifica: a) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine, o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell’EES in conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera g); b) se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell’Eurodac in conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera k). Non si applicano gli indicatori di rischio specifici basati su rischi di immigrazione illegale determinati in conformità dell’articolo 33.

4. Una domanda di autorizzazione ai viaggi non è rifiutata sulla base del rischio di immigrazione illegale di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera c).

5. Laddove dal trattamento automatizzato della domanda ai sensi dell’articolo 20 emerga un riscontro positivo in relazione a una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l’unità nazionale ETIAS verifica la base della decisione a seguito della quale tale segnalazione è stata inserita nel SIS. Se tale base è connessa a un rischio di immigrazione illegale, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. L’unità nazionale ETIAS procede conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.

6. Si applicano inoltre le norme seguenti: a) con la comunicazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, il richiedente è informato del fatto che dev’essere in grado di dimostrare, all’atto dell’attraversamento della frontiera esterna, il suo status di familiare di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c); tale informazione include un richiamo al fatto che il familiare di un cittadino che esercita il diritto di libera circolazione che è in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ha il diritto di entrare soltanto se è accompagnato o raggiunge il cittadino dell’Unione o un altro cittadino di un paese terzo che esercita il diritto di libera circolazione; b) il ricorso di cui all’articolo 37, paragrafo 3, è proposto in conformità della direttiva 2004/38/CE; c) il periodo di conservazione del fascicolo di domanda di cui all’articolo 54, paragrafo 1: i) corrisponde al periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi; ii) è di cinque anni a decorrere dall’ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi in conformità degli articoli 37, 40 e 41. Se i dati contenuti in un registro, un fascicolo o una segnalazione registrati in uno dei sistemi d’informazione dell’UE, nei dati Europol, nelle banche dati Interpol SLTD o TDAWN, nell’elenco di controllo ETIAS o nelle regole di esame ETIAS che danno origine a una tale decisione sono cancellati prima della scadenza del periodo di cinque anni, il fascicolo di domanda è soppresso entro sette giorni a decorrere dalla data della cancellazione dei dati in tale registro, fascicolo o segnalazione. A tal fine, il sistema centrale ETIAS verifica regolarmente e automaticamente se le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda di cui al presente punto continuano a essere soddisfatte. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, il sistema sopprime il fascicolo di domanda in modo automatizzato. Per facilitare una nuova domanda dopo la scadenza del periodo di validità di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, il fascicolo di domanda può essere conservato nel sistema centrale ETIAS per un ulteriore periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi e solo qualora, a seguito di una richiesta di consenso, il richiedente acconsenta liberamente ed esplicitamente mediante una dichiarazione firmata elettronicamente. Le richieste di consenso sono presentate in modo chiaramente distinguibile dalle altre questioni, in forma comprensibile e facilmente accessibile, e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il consenso è richiesto in seguito alla fornitura di informazioni automatiche ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2. Le informazioni fornite automaticamente ricordano al richiedente la finalità della conservazione dei dati sulla base delle informazioni di cui all’articolo 71, lettera o).

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