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Normativa

Articolo 33 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By March 10, 2020No Comments

Articolo 33 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 33 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Regole di esame ETIAS

1.   Le norme di esame ETIAS sono un algoritmo che permette la profilazione, quale definita all’articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, mediante il confronto a norma dell’articolo 20 del presente regolamento dei dati registrati in un fascicolo di domanda del sistema centrale ETIAS con indicatori di rischio specifici stabiliti dall’unità centrale ETIAS ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, relativi ai rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o all’alto rischio epidemico. L’unità centrale ETIAS registra le regole di esame ETIAS nel sistema centrale ETIAS.

2.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 al fine di definire ulteriormente tali rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico in base a:

a)statistiche generate dall’EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori;
b)statistiche generate dall’ETIAS in conformità dell’articolo 84 indicanti tassi anormali di rifiuto di autorizzazioni ai viaggi dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico associato a uno specifico gruppo di viaggiatori;
c)statistiche generate dall’ETIAS in conformità dell’articolo 84 e dall’EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e soggiornanti fuoritermine o respingimenti;
d)informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati dagli Stati membri in questione;
e)informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori in tali Stati membri;
f)informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dall’ECDC nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell’OMS.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, specificai rischi, come definiti nel presente regolamento e nell’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

I rischi specifici sono riesaminati almeno ogni sei mesi e, se necessario, la Commissione adotta un nuovo atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

4.   Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del paragrafo 3, l’unità centrale ETIAS stabilisce indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei dati seguenti:

a)fascia di età, sesso, cittadinanza;
b)paese e città di residenza;
c)livello di istruzione (primaria, secondaria, superiore o nessuna istruzione);
d)attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative).

5.   Gli indicatori di rischio specifici sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati esclusivamente sul sesso o sull’età di una persona. Non sono in alcun caso basati su informazioni che rivelino il colore della pelle, la razza, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l’appartenenza sindacale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l’orientamento sessuale di una persona.

6.   L’unità centrale ETIAS, previa consultazione della commissione di esame ETIAS, definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici.

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