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Normativa

Articolo 50 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By March 11, 2020No Comments

Articolo 50 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 50 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Autorità designate dagli Stati membri

1.   Gli Stati membri designano le autorità che sono autorizzate a chiedere la consultazione dei dati registrati nel sistema centrale ETIAS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.

2.   Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere al sistema centrale ETIAS. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al sistema centrale ETIAS di cui all’articolo 52.

L’autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se la legislazione nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica che esso effettua in modo indipendente.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o derivanti da altri atti giuridici.

Gli Stati membri comunicano a eu-LISA e alla Commissione le rispettive autorità designate e i rispettivi punti di accesso centrale e possono in qualsiasi momento modificare o sostituire le loro comunicazioni.

3.   A livello nazionale ciascuno Stato membro tiene un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS attraverso i punti di accesso centrale.

4.   Solo il personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale può accedere al sistema centrale ETIAS conformemente agli articoli 51 e 52.

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