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Normativa

Articolo 52 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By March 11, 2020No Comments

Articolo 52 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 52 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Condizioni di accesso ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS per le autorità designate degli Stati membri

1.   Le autorità designate possono chiedere la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS se sussistono tutte le condizioni seguenti:

a)l’accesso per la consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave;
b)l’accesso per la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico; e
c)esistono prove o fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS contribuirà alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una categoria di viaggiatori contemplata dal presente regolamento.

2.   La consultazione del sistema centrale ETIAS è limitata all’interrogazione con uno o più dei elementi relativi ai dati seguenti registrati nel fascicolo di domanda:

a)cognome e, se disponibile, nome o nomi;
b)altri nomi (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi);
c)numero del documento di viaggio;
d)domicilio;
e)indirizzo di posta elettronica;
f)numeri di telefono;
g)indirizzo IP.

3.   Per restringere la ricerca è possibile combinare la consultazione del sistema centrale ETIAS mediante i dati di cui al paragrafo 2 con i dati seguenti registrati nel fascicolo di domanda:

a)cittadinanza o cittadinanze;
b)sesso;
c)data di nascita o fascia di età.

4.   La consultazione del sistema centrale ETIAS, in caso di riscontro positivo con i dati registrati in un fascicolo di domanda, dà accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a g) e da j) a m), registrati nel fascicolo di domanda, nonché ai dati relativi al rilascio, al rifiuto, all’annullamento o alla revoca di un’autorizzazione ai viaggi inseriti nel fascicolo di domanda in conformità degli articoli 39 e 43. L’accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere da a) a c), registrati nel fascicolo di domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta da un’unità operativa nella richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo presentata in conformità dell’articolo 51, paragrafo 1, e se tale richiesta è stata verificata in modo indipendente e approvata dal punto di accesso centrale. La consultazione del sistema centrale ETIAS non dà accesso ai dati relativi all’istruzione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera h).

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