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Normativa

Articolo 56 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By March 11, 2020No Comments

Articolo 56 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 56 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Protezione dei dati

1.   Al trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   Al trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS che valutano le domande, delle autorità di frontiera e delle autorità competenti in materia di immigrazione si applica il regolamento (UE) 2016/679.

Quando il trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS è effettuato dalle autorità competenti che valutano le domande a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, si applica la direttiva (UE) 2016/680.

Quando l’unità nazionale ETIAS decide in merito al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all’annullamento di un’autorizzazione ai viaggi, si applica il regolamento (UE) 2016/679.

3.   Al trattamento di dati personali da parte delle autorità designate dagli Stati membri ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento si applica la direttiva (UE) 2016/680.

4.   Al trattamento di dati personali da parte di Europol in conformità degli articoli 29 e 53 del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/794.

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