Skip to main content
Normativa

Articolo 73 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By March 13, 2020No Comments

Articolo 73 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Torna all’indice


Articolo 73 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Responsabilità di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo

1.   Il sistema centrale ETIAS è ospitato da eu-LISA nei suoi siti tecnici e fornisce le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e rapidità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’articolo 74, paragrafo 1.

2.   Le infrastrutture a sostegno del sito web pubblico, dell’applicazione per dispositivi mobili, del servizio di posta elettronica, del servizio di account sicuro, dello strumento di verifica per i richiedenti, dello strumento di consenso per i richiedenti, dello strumento di valutazione per l’elenco di controllo ETIAS, del portale per i vettori, del servizio web, del software per il trattamento delle domande, dell’archivio centrale di dati e delle soluzioni tecniche di cui all’articolo 92, paragrafo 8, sono ospitate presso siti di eu-LISA o della Commissione. Tali infrastrutture sono distribuite geograficamente in modo da fornire le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, protezione e sicurezza dei dati, disponibilità, qualità e rapidità ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo e dell’articolo 74, paragrafo 1. L’elenco di controllo ETIAS è ospitato in un sito di eu-LISA.

3.   eu-LISA è responsabile dello sviluppo tecnico del sistema d’informazione ETIAS, di eventuali sviluppi tecnici richiesti per assicurare l’interoperabilità tra il sistema centrale ETIAS e dei i sistemi d’informazione dell’UE di cui all’articolo 11, nonché di rendere possibile l’interrogazione delle banche dati Interpol di cui all’articolo 12.

eu-LISA definisce la progettazione dell’architettura fisica del sistema, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le proprie specifiche tecniche e la loro evoluzione e le IUN. Tali specifiche tecniche sono adottate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche agli adeguamenti dell’EES, del SIS, dell’Eurodac o del VIS resi necessari dall’interoperabilità con l’ETIAS.

eu-LISA sviluppa e attua il sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS, le interfacce uniformi nazionali e l’infrastruttura di comunicazione non appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e l’adozione da parte della Commissione:

a)delle misure di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 16, paragrafo 10, all’articolo 17, paragrafo 9, all’articolo 31, all’articolo 35, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 74, paragrafo 5, all’articolo 84, paragrafo 2 e all’articolo 92, paragrafo 8; e
b)delle misure adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2 necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale ETIAS, delle IUN, dell’infrastruttura di comunicazione e del portale per i vettori, in particolare degli atti di esecuzione riguardanti:i)l’accesso ai dati a norma degli articoli da 22 a 29 e da 33 a 53;ii)la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati a norma dell’articolo 55;iii)la conservazione delle registrazioni e l’accesso alle medesime a norma degli articoli 45 e 69;iv)i requisiti di prestazione;v)le specifiche relative a soluzioni tecniche per la connessione dei punti di accesso centrale a norma degli articoli da 51 a 53.

Lo sviluppo comporta l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto. Al riguardo, eu-LISA è inoltre incaricata di:

a)effettuare una valutazione del rischio per la sicurezza;
b)attenersi ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo dell’ETIAS; e
c)svolgere una valutazione del rischio per la sicurezza riguardo all’interoperabilità dell’ETIAS con i sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol di cui all’articolo 11.

4.   In fase di progettazione e di sviluppo, è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di dieci membri. Esso è costituito da sei membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri e i loro supplenti, dal presidente del gruppo consultivo EES-ETIAS di cui all’articolo 91, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo, da un membro che rappresenta l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, il funzionamento e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA e che parteciperanno all’ETIAS. Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente e almeno tre volte a trimestre. Esso garantisce l’adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo dell’ETIAS. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA.

5.   Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni riguardanti:

a)la presidenza;
b)i luoghi di riunione;
c)la preparazione delle riunioni;
d)l’ammissione di esperti alle riunioni;
e)i piani di comunicazione atti a garantire che i membri non partecipanti del consiglio di amministrazione di eu-LISA siano pienamente informati.

La presidenza è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, il funzionamento e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA.

Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA. L’articolo 10 del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.

Il gruppo consultivo EES-ETIAS si riunisce regolarmente fino all’entrata in funzione dell’ETIAS. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.

Torna all’indice

en_US