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Normativa

Articolo 87 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By March 14, 2020No Comments

Articolo 87 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 87 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Notifiche

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità considerata titolare del trattamento di cui all’articolo 57.

2.   L’unità centrale ETIAS e gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le autorità competenti di cui all’articolo 13 che hanno accesso al sistema d’informazione ETIAS.

Tre mesi dopo l’entrata in funzione dell’ETIAS ai sensi dell’articolo 88, eu-LISA pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco consolidato di tali autorità. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA senza indugio anche ogni modifica relativa a tali autorità. In caso di tali modifiche, eu-LISA pubblica una volta all’anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. eu-LISA mantiene continuamente aggiornato il sito web pubblico che contiene tali informazioni.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale di cui all’articolo 50 e comunicano senza indugio ogni relativa modifica.

4.   eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all’articolo 88, paragrafo 1, lettera e).

La Commissione pubblica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se sono modificate, la Commissione pubblica una volta all’anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. La Commissione mantiene continuamente aggiornato il sito web pubblico che contiene tali informazioni.

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