Articolo 21: Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005) 1. L’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo e’ rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell’Autorità. Torna all’indice
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