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Pubblicazione delle informazioni

Articolo 37 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 37 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 37: Pubblicazione delle informazioni – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle…

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