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Normativa

Art. 23 – Proposta di Regolamento e-Privacy

By 24 Ottobre, 2018No Comments

Art. 23 – Proposta di Regolamento e-Privacy

Art. 23 – Proposta di Regolamento e-Privacy

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Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.  Ai fini del presente articolo, il capo VII del regolamento (UE) 2016/679 si applica alle violazioni del presente regolamento.

2. In conformità al paragrafo 1, la violazione delle seguenti disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

(a) gli obblighi di tutte le persone fisiche o giuridiche che effettuano il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche a norma dell’articolo 8;

(b) gli obblighi dei fornitori di programmi che consentono le comunicazioni elettroniche, a norma dell’articolo 10;

(c) gli obblighi dei fornitori di elenchi pubblici a norma dell’articolo 15;

(d) gli obblighi di tutte le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono del servizio di comunicazione elettronica a norma dell’articolo 16.

3. Le violazioni del principio della riservatezza delle comunicazioni, del trattamento consentito dei dati delle comunicazioni elettroniche, dei termini ultimi previsti per la cancellazione in conformità degli articoli 5, 6 e 7, a norma del paragrafo 1, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

4. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni per le violazioni degli articoli 12, 13, 14 e 17.

5. In conformità del paragrafo 18, l’inosservanza di un ordine da parte di un’autorità di controllo è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

6. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell’articolo 18, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongono se e in quale misura possano essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.

7. L’esercizio da parte dell’autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell’Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

8. Se l’ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria sia avviata dall’autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia imposta dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie imposte dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie imposte devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro il [xxx] e comunicano sollecitamente ogni successiva modifica.

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