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Normativa

Articolo 112 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 112 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 112 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Sanzioni

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1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e’ punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e’ punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

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