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Normativa

Articolo 27-bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 27-bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 27-bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Codici di condotta

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1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

2. Il codice di condotta e’ redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti.

5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori (1) .

(1) Articolo  inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 146/2007.

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