Skip to main content
Normativa

Articolo 67-undecies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 67-undecies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 67-undecies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari

Torna all’indice

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonche’ le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta.

2. Il fornitore ottempera all’obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo e’ stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali ne’ le informazioni ai sensi del comma 1.

3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio’ non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

Torna all’indice

it_IT