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Normativa

Articolo 130 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 28 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 130 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 130 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1.  Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

-dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
-traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
-discorsi o conferenze;
-opere scientifiche;
-lavori di cartografia;
-opere musicali o drammatico-musicali;
-opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

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